La Carta di Treviso difende i nostri figli.


Sempre più spesso i minori sono al centro di fatti di cronaca, quasi “oggetti mediatici” che portano alle stelle gli ascolti, ma dobbiamo ricordare che non sono privi di tutela. Con l’intento infatti di difendere l’identità e i diritti dei minori, vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l’armonioso sviluppo psichico, è stato predisposta la Carta di Treviso, un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 dall’ Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Telefono azzurro, integrata dal Vademecum del 25 novembre 1995 e del  30 marzo 2006. La Carta di Treviso ha fissato alcune norme vincolanti di autoregolamentazione per i giornalisti italiani e, in latum sensum, per tutti gli operatori di informazione:

  1. Deve essere osservata la normativa penale, civile ed amministrativa che regola la corretta informazione in materia di minori;
  2. Deve essere garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca giudiziaria e in fatti di cronaca potenzialmente lesivi della sua personalità;
  3. Non devono essere pubblicati elementi che possano portare ad identificare un minore coinvolto in un procedimenti giudiziari o in episodi di pedofilia o di abusi in genere;
  4. Nei casi di separazione dei genitori con figli minorenni, di adozioni o di affidamento, non deve essere spettacolarizzata la rappresentazione dei fatti e deve essere sempre garantito l’anonimato dei minori coinvolti;
  5. Il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano lederne la dignità o turbarne l’ equilibrio psicologico, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;
  6. Nei casi di minori malati, o che si trovino in situazioni di svantaggio o di difficoltà, occorre porre particolare attenzione alla diffusione delle immagini e alla narrazione delle loro vicende, al fine di non creare situazioni che potrebbero divenire il veicolo per lo sfruttamento della loro persona (ad es. ipotesi  di sfruttamento a fini commerciali del senso di pietà provato nei confronti del minore);
  7. Tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.

Fondamentale è infine ricordare che tali regole vanno applicate anche al giornalismo online, multimediale e alle altre forme di attività giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici.

Abbiamo dunque tutti gli strumenti necessari per difendere la serenità dei nostri figli.

 

Angela Scalisi

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