La fuga dal legittimo impedimento


A giugno i cittadini sono chiamati alle urne per votare “sul legittimo impedimento”. Dobbiamo dunque capire a cosa andiamo incontro non andando a votare e su cosa verterà il referendum.

In particolare il quesito sarà cosi formulato: “volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante ‘disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?’».

Essendo un referendum abrogativo, votando «sì» la legge sul legittimo impedimento sarà cancellata, votando «no» invece verrà confermata nella sua versione attuale.

La legge sul legittimo impedimento approvata nell’aprile del 2010, corretta dalla corte costituzionale a gennaio 2011, consente, per 18 mesi dall’approvazione, al presidente del consiglio o a un ministro imputato di giustificare la propria assenza a un processo che lo riguardi.

La legge concerne «disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza». La norma nella sua versione originaria prevede il rinvio dei processi per il presidente del consiglio e i ministri ogni volta lo richiedano. Sempre che la richiesta di legittimo impedimento sia motivata dal «concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti», «delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività coessenziale alle funzioni di governo».

L’articolo 2 specifica la finalità ufficiale del provvedimento: «consentire al presidente del consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla costituzione e dalla legge».

Contro la legge del 2010 sul legittimo impedimento è stata sollevata eccezione di incostituzionalità da parte dei giudici del Tribunale di Milano nell’ambito del processo sul caso  David Mills. Il 14 gennaio 2011 la Corte Costituzionale si è espressa per il mantenimento della legge, con una sentenzia interpretativa che ne ha però abrogato alcune parti considerate dalla Corte incompatibili con gli art. 3 e 138 della Costituzione.

In particolare, la Consulta ha bocciato l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell’art.1 della legge 51 del 2010 per “irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione” (art. 3 Cost.). Nello specifico il comma 4 dell’art. 1 prevedeva che: “Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi”.

Bocciato solo in parte invece il comma 3, con l’affidamento al giudice della valutazione del legittimo impedimento. La consulta ha inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell’ambito dell’elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l’indifferibilità della concomitanza dell’impegno con l’udienza, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.

Bocciato Per meglio comprendere ecco il testo attuale degli articoli 1 e 2 della legge 51/2010:

Art. 1 

1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo. 

2. Per i Ministri l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.2
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

A voi la scelta se andare a votare ricordando però una cosa fondamentale: per leggeaffinché i referendum abrogativi abbiano effetto, occorre che la percentuale dei votanti raggiunga il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

 

 

Angela Scalisi

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