Distrattamente ieri ascoltavo la radio finché la mia attenzione è stata colpita da un servizio che parlava di uno dei social network più in voga nel momento. La presentatrice esponeva in maniera alquanto allarmante un problema a suo modo di dire di violazione della privacy, consistente nel fatto che in maniera autonoma il sito suggeriva agli amici le foto in cui gli utenti erano stati “taggati”. Dopo aver ascoltato una breve spiegazione sul modo in cui modificare l’impostazione automatica, mi sono chiesta quali siano effettivamente le limitazioni al nostro diritto alla privacy che accettiamo quando decidiamo di iscriverci ad un social network, ad un forum o ad un semplice concorso.
Andando al nocciolo della questione, in generale, lo scopo della normativa sull’utilizzo dei dati personali (d. lgs. 196/03) non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell’avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti il testo unico definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni.
Il problema dell’utilizzo dei dati personali sui social network non è comunque recente perché, già nel 2008, è stata approvata dalle “78 Autorità di protezione dei dati” a conclusione della 30^ conferenza internazionale, tenutasi a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre, la “Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network”, con la quale sono state fornite istruzioni chiare ai fornitori dei servizi e suggerimenti agli utenti per meglio tutelare la propria privacy. Tra le raccomandazioni più importanti sicuramente quella sulla necessità che i fornitori potenzino la capacità degli utenti di decidere l’utilizzo dei dati contenuti nei rispettivi profili. Deve essere consentito agli utenti di limitare la visibilità dell’intero profilo, nonché dei singoli dati contenuti nel profilo o ottenuti attraverso funzioni di ricerca messe a disposizione della comunità. I fornitori devono inoltre consentire agli utenti di decidere sugli utilizzi ulteriori dei dati di traffico e dei dati contenuti nei rispettivi profili. Come minimo, devono offrire la possibilità di negare il consenso rispetto all’utilizzo dei dati non sensibili contenuti nel profilo, e prevedere un consenso previo rispetto all’utilizzo di dati sensibili. I fornitori devono inoltre garantire che i dati relativi agli utenti siano navigabili da parte dei motori di ricerca soltanto con il previo consenso espresso ed informato da parte del singolo utente e deve essere prevista per default la non-indicizzazione dei profili-utente da parte dei motori di ricerca. I fornitori infine devono consentire la creazione e l’utilizzo, in via opzionale, di profili basati su pseudonimi e promuovere il ricorso a tale modalità opzionale.
Problematiche comunque sempre attuali considerando che, appena il 28 Gennaio di quest’anno, durante la celebrazione del 30° anniversario della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (“convenzione 108”), Viviane Reding, Vicepresidente incaricata del portafoglio Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza, ha dichiarato che “Una protezione efficace dei dati personali è presupposto essenziale delle nostre democrazie da cui traggono sostegno gli altri diritti e libertà fondamentali” ribadendo inoltre che “ Dobbiamo trovare un equilibrio tra la tutela della privacy e il libero flusso delle informazioni, che può creare nuove opportunità economiche. Sono queste le problematiche che intendo affrontare con le nostre proposte di modernizzare le norme UE di protezione dei dati nel 2011”.
Angela Scalisi







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