Una riforma troppo dibattuta: la mediazione civile obbligatoria.


Con il decreto mileproroghe è diventata obbligatoria a partire dal 21 marzo la “mediazione” per il processo civile in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Prima di poter andare davanti a un giudice, il cittadino che voglia intraprendere una causa civile, dovrà presentarsi insieme alla controparte davanti a una figura denominata “mediatore”, terzo imparziale, che dovrà dare assistenza nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo  al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

La norma ha però scatenato un’ondata di proteste nell’avvocatura: uno sciopero delle udienze è stato proclamato dal 16 al 22 marzo dall’ Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), che riunisce tutte le associazioni forensi. L’Oua definisce la mediazione “una pasticciata procedura che comporterà costi e ritardi”, proprio la sua obbligatorietà, che secondo l’associazione degli avvocati allungherà i tempi del procedimento per chi è deciso ad andare comunque davanti al giudice. Altra nota dolente è, dal loro punto di vista,  la scarsa qualifica professionale dei mediatori: sarà sufficiente infatti una laurea triennale e un corso di 50 ore per poter esercitare

L’Oua ha, quindi, presentato insieme all’Unione camere civili e a numerosi consigli dell’Ordine degli avvocati un ricorso contro il provvedimento che è approdato davanti al Tar del Lazio il 9 marzo.
Con ordinanza 3202 del 12 aprile 2011 il Tar Lazio ha deciso di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione dell’eccesso di delega in cui sarebbe incorso l’art. 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010, avendo configurato l’istituto della mediazione “quale fase pre-processuale obbligatoria”

Intanto il Ministro della Giusitizia Alfano, in un comunicato stampa ha precisato che nonostante il deferimento del testo di legge alla Consulta, lo stesso, “ resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali”.

Non ci rimane dunque che attendere la decisione della Corte Costituzionale.

 

 

Angela Scalisi

 

Lascia un commento

Crea un sito web o un blog su WordPress.com

Su ↑