Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet.


Su Internet gira la notizia che Giovedi il Senato “avrebbe” approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza (D.d. L. 733), compreso l’emendamento del senatore Gianpiero D’Alia (UDC) identificato dall’articolo 50-bis: “(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet) 1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. 2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati al l’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.  3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell’interno con proprio provvedimento. 4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche. 5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”».

In questo momento sono alla ricerca di notizie più sicure, perché le notizie sui vari blog sono incerte e confuse e nemmeno sul portale del Senato riesco a trovare qualcosa.

Ovviamente se la notizia fosse vera, avrebbe effetti devastanti sulla nostra libertà di espressione, di pensiero, sulle libertà che fondano una VERA DEMOCRAZIA.

In poche parole, questa legge potrebbe prestarsi a molti abusi perché, nella realtà dei fatti, se un qualunque cittadino dovesse semplicemente invitare attraverso un blog, o un profilo su fb (come ormai succede normalmente), o un altro canale sulla rete, a disobbedire o a istigare contro una legge che ritiene ingiusta, i providers DOVRANNO bloccarne il blog o il sito. Il problema nasce proprio da cosa verranno catalogate come “disobbedienza e istigazione”. Anche la semplice critica, attraverso un’interpretazione letterale in senso stretto, potrebbe essere vista come una forma di disobbedienza.
Questo provvedimento potrebbe far oscurare la visibilità di un sito in Italia ovunque si trovi, anche se è all’estero.

Ovviamente, in linea generale, non esistono leggi buone o cattive, perché anche una legge buona se interpretata in maniera scorretta e se strumentalizzata, può avere effetti devastanti, anche molto più devastanti di quelli che potrebbe avere di una cd. legge cattiva.

Io stessa rimango perplessa e mi chiedo se davvero, come si dice in giro sui blog, la notizia dell’approvazione di questo emendamento sia stata nascosta, o se semplicemente sia una nuova bomba mediatica contro il Governo.

Con un po’ di pessimismo spero, però, che almeno questo articolo possa vedere la luce.

Angela Scalisi

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