La riforma dell’ordine dei giornalisti, lascia tutti delusi e la confusione su cosa nel lungo termine cambierà, se qualcosa cambierà, rimane un dubbio. La confusione regna ancora sovrana. Cosa verrà modificato, cosa no?
È il decreto 138/2011, decreto Tremonti, varato dal precedente governo, che dispone la riforma degli Ordini professionali proprio a partire dalla data del 13 agosto 2012, ad essere sotto la nostra lente di ingrandimento.
Il comma 5 dell’art 3 del citato dl prevede, per l’appunto, che l’accesso a tutte le professioni intellettuali sia vincolato al superamento dell’esame di Stato previsto dalla Costituzione.
La conversione nella legge 148/2011 del decreto ha poi modificato quanto inizialmente previsto, disponendo che la riforma degli Ordini sarà attuata non per il tramite di una legge ordinaria, ma attraverso un decreto del Presidente della Repubblica: le norme attuali relative agli ordini professionali saranno pertanto abrogate nel momento in cui entrerà in vigore il DPR.
La manovra Salva Italia di Monti (decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011) ha poi ulteriormente modificato la situazione, stabilendo che le norme vigenti in contrasto con l’articolo 3, comma 5, del decreto legge 138/2011 saranno abrogate “in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”.
Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha finalmente varato lo Schema del “necessario” Decreto del Presidente della Repubblica recante per l’appunto la “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. Lo schema recepisce la delega ad esso assegnata dal decreto-legge 138, regolando i principi da esso indicati, ma, al contrario delle attese, non contiene alcuna riforma degli Ordini professionali, e dunque nemmeno dell’Ordine dei giornalisti.
Come si legge, giustamente, sul sito dell’Ordine – http://www.odg.it – “questo strumento, scelto con il Salva Italia, doveva espressamente mantenersi nell’ambito della delega che è stata prevista. Chi aveva attese legate, ad esempio, alle modalità di accesso alla professione, al titolo di studio, alla auspicata riduzione del numero dei membri del Consiglio nazionale, al sistema elettorale e a quanto altro necessario per rendere l’Ordine (occupiamoci di noi) un moderno strumento di migliore garanzia del diritto costituzionale dei cittadini ad essere informati, non aveva valutato i ristretti confini della delega“.
Il Consiglio nazionale dell’Odg ha, conseguentemente, approvato, in data 21 giugno 2012, un regolamento per la formazione-aggiornamento dei colleghi, prevedendo che il mancato rispetto di tale obbligo, in base alle norme, rappresenti una violazione deontologica.
Dal punto di vista degli elenchi professionisti e pubblicisti e delle modalità di iscrizione non sono state invece previste modifiche: “L’Ordine continuerà ad essere diviso in professionisti e pubblicisti. Resterà il registro dei praticanti e verranno mantenuti l’Albo speciale e l’elenco stranieri”. Per quanto riguarda i professionisti – si legge ancora su http://www.odg.it – “restano tutte le norme fin qui vigenti, compresa la necessità di sottoporsi a colloquio per quanti non sono in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, e l’esame di Stato a conclusione del praticantato”. Per quanto, invece, riguarda i pubblicisti “non solo quanti sono già iscritti, ma anche quanti hanno avviato il percorso previsto dalla legge e quanti decideranno di avviarlo nel futuro dovranno seguire la disciplina vigente che non viene modificata dal DPR, né lo era stata dal decreto Tremonti, poi trasformato, o dal Decreto salva Italia”. Per quanto concerne, infine, i praticanti, “la norma prevista nel D.P.R. non sia applicherà ai giornalisti che continueranno ad avere il praticantato retribuito con le altre garanzie legate al rapporto di lavoro previsto dal Contratto. Tutti i praticanti dovranno fare un corso di formazione, nell’arco di sei mesi (sempre inseriti nei 18), secondo modalità che saranno definite”.
Il ministro Severino ha valutato con molto interesse l’idea dell’Odg di creare una piattaforma on line, con tutte le garanzie che la tecnologia ormai consente e con la prevista verifica finale.
Verranno mantenuti anche l’Albo speciale e l’elenco stranieri. A proposito di quest’ultimo, il giornalista non comunitario il quale, in base ad una norma del 1948 modificata nel 1996, non poteva assumere la direzione responsabile di una testata, potrà oggi farlo, essendo la discriminazione incompatibile con l’insieme dei provvedimenti fin qui varati sugli Ordini professionali.
Resta tutto, dunque (almeno per ora), come prima per l’Ordine dei Giornalisti, in palese violazione della normativa comunitaria che vuole tutti i professionisti, giornalisti compresi, con laurea almeno triennale.
Angela Scalisi







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