In vigore la nuova normativa europea sulla vendemmia biologica.


  Scatta il via ufficiale in Italia  per il primo vino biologico certificato.

 Approvata in febbraio la normativa europea sul vino biologico è entrata in vigore lo scorso 1 agosto.

Ovviamente non senza difficoltà: si consideri la circostanza, certamente non singolare, che il decreto ministeriale contenente le disposizioni applicative è stato pubblicato solo il 31 luglio e  che gli organismi di controllo non hanno mai ricevuto una specifica autorizzazione su procedure e personale ispettivo annunciata dal Mipaaf, con il serio pericolo che tutta la procedura fosse, quindi, bloccata.

Nonostante questi piccoli inconvenienti, comunque, il vino della prossima vendemmia sarà regolato in modo da bandire alcuni di quei processi, che fino ad oggi sono stati considerati distanti dal biologico.
Prima del recepimento della normativa comunitaria, ad essere certificata era solo l’uva, e non anche i suoi derivati.

Da questo momento in poi, invece, il vino – bio dovrà contenere meno solfiti, fissati a 100 milligrammi per litro nei rossi e a 150 nei bianchi e nei rosé, ed evitare alcune particolari lavorazioni, come la concentrazione parziale a freddo, la desolforazione dei mosti, l’elettrodialisi, la dealcolazione parziale, il trattamento del vino con scambiatori cationici.

La stessa etichetta “vino biologico” sarà un marchio che, secondo il Comitato permanente per la produzione biologica della Ue, “è destinato a migliorare la trasparenza degli ingredienti del prodotto”.

Una conquista attesa, quindi, da oltre 20 anni dai viticoltori biologici e raggiunta solo al costo di estenuanti trattative e di un testo finale frutto di un faticoso compromesso.

Vengono poi stabilite particolari limitazioni: il trattamento termico, non potrà superare i 70°C, e la filtrazione, non potrà essere condotta con fori di diametro inferiore agli 0,2 micron (non sono ammesse l’ultra e nano filtrazione), mentre verranno ancora consentite l’osmosi inversa per l’arricchimento dei mosti, le resine a scambio ionico per il mosto concentrato rettificato, la microcentrifugazione e la microfiltrazione.

Il regolamento comunitario stabilisce poi il divieto per una serie di pratiche usate solitamente nel lavoro in cantina, quali la concentrazione parziale a freddo, la desolforazione dei mosti, l’elettrodialisi, la dealcolazione parziale, il trattamento del vino con scambiatori cationici.

Per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, questi passano da 68 a 44, e vengono considerati utilizzabili quasi tutti quelli di origine naturale (vegetale, animale e microbiologica, inclusi lieviti e batteri), con la raccomandazione di preferire l’origine biologica quando disponibile (cfr. gelatina alimentare, proteine vegetali ottenute da frumento o piselli, colla di pesce, ovoalbumina, tannino)e con la limitazione di quelli di sintesi.

La nuova normativa ha detesto, giustamente, particolare interesse nel mondo vinicolo.

“Si poteva essere più ambiziosi, ma anche se si è trattato di un compromesso siamo decisamente soddisfatti – commenta per l’appunto la vicepresidente dell’Associazione italiana per l’agricoltura biologica, Cristina Micheloni – l’importante era scongiurare ulteriori rinvii perché a fronte di un crescente interesse da parte dei consumatori, i nostri concorrenti extra europei si sono già dotati di apposite certificazioni”. “In Italia – continua la Micheloni – i vitigni biologici interessano una superficie di 52mila ettari, pari a circa il 7% del totale. Per questi produttori il nuovo regolamento Ue è una grossa opportunità visto la richiesta di vino bio che arriva dal Nord Europa, Regno Unito e Danimarca in testa”.

L’Italia sarà, dunque, il primo paese produttore di vino biologico in Europa, in termini di quantità, prima della Francia e della Spagna.

La normativa non ha, però, convinto tutti i viticoltori, soprattutto in merito alla questione dell’ammissione del rame.

Il rame, in effetti, è molto tossico non solo per batteri e funghi, ma anche per le piante, essendo facilmente assorbito dalle stesse attraverso il terreno, soprattutto se ad alta concentrazione acida. Non bisogna, infatti, dimenticare che il rame non era mai stato utilizzato in agricoltura almeno fino alla fine dell’Ottocento, ossia quando il suo utilizzo non fu reso necessario nella lotta contro dei parassiti (oidio, peronospora e fillossera) importati dall’America.

Problema, dunque, non irrilevante anche alla luce della Normativa Europea, Regolamento Ce n.473/2002, che stabilisce, genericamente, che la pericolosità del rame dipende dalle modalità e dalle quantità utilizzate.

A livello Nazionale, i valori di concentrazione considerati pericolosi, sono quelli superiori a 100 parti per milione.

In definitiva, siamo di fronte ad una normativa che rappresenta si un passo in avanti nel mondo del bio, ma le cui regole vanno applicate sempre in vista del raggiungimento, non solo della “quantità”, ma dell’alta qualità del prodotto finale.

Angela Scalisi

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