Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, Filippo Patroni Griffi, il decreto legislativo sulla trasparenza delle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
Il testo, quasi conferma di quello già approvato in sede preliminare, è stato sottoposto al vaglio del Garante della privacy e delle varie componenti della Conferenza Unificata, le quali hanno introdotto solo poche modifiche al disegno originario
Tra gli obiettivi più rilevanti perseguiti, si è cercato di trovare un equilibrio migliore rispetto alla disciplina contenuta nel Codice della privacy, e ciò attraverso opportune modifiche agli articoli 4 e 26, con esclusione espressa della possibilità di pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
È stato prevista, inoltre, su richiesta delle Regioni, la pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle
indagini di “customer satisfaction” effettuate.
Le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano potranno individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.
Restano invariate le altre novità già previste dal testo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.
Viene, poi, fornita una definizione esaustiva del principio generale di trasparenza, il quale dovrà determinare l’accessibilità totale alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Scopo del provvedimento è, infatti, quello di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.
A tal fine si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni, garantendo l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente.
Il diritto di accesso civico, che trova la sua istituzione nel nuovo decreto, mira dunque ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità. In sostanza, tutti i cittadini avranno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non siano state ancora divulgate.
In più è stato previsto l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto le novità introdotte dal provvedimento.
È stato disciplinato anche il “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità” (parte integrante a sua volta del Piano di prevenzione della corruzione ), il quale dovrà indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
Riconfermarte, infine, anche le norme che prevedono l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici, e dei parenti degli stessi entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
Angela Scalisi







Lascia un commento