Approvato in via definitiva dall’aula della Camera, con 260 sì, 158 no e 7 astenuti, il ddl Delrio su città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. Si ridisegnano così confini e competenze dell’amministrazione locale in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, che modificherà nuovamente organi e funzioni. Nascono, dunque, le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di comuni, a cui spetteranno dal 2015 i compiti oggi ricoperti dalle province omonime.
Le città metropolitane saranno istituite con l’entrata in vigore della legge nel territorio della omonima provincia, con eccezione per Reggio Calabria, ove sarà necessario una diversa tempistica per tenere conto della attuale situazione di scioglimento del comune.
Le città metropolitane saranno nove: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, alle quali si aggiungeranno Roma Capitale e le città metropolitane istituite conformemente alle loro autonomie speciali dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari.
Gli organi della provincia indicati dalla legge saranno: un sindaco metropolitano, il cui incarico sarà esercitato a titolo gratuito, due assemblee (presiedute dal medesimo sindaco), il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il consiglio metropolitano sarà l’organo di indirizzo e di controllo, approverà regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro sottopostogli dal sindaco, sarà titolare dell’iniziativa circa l’elaborazione dello statuto e delle sue modifiche e approverà il bilancio. La conferenza metropolitana ricoprirà le funzioni di organo deliberativo dello statuto e delle sue modifiche ed eserciterà la funzione consultiva sul bilancio.
I nuovi statuti potranno prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa. Gli statuti disciplineranno anche i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.
Semplificata anche la disciplina delle unioni di comuni con l’abolizione dell’unione di comuni per l’esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le unioni per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quelle per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest’ultima viene anche confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, limite che viene abbassato a 3.000 per i soli comuni montani. Prevista anche qui la gratuità delle cariche, con estensione dell’applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti , al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o dalle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Angela Scalisi







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