Le notizie sul web circolano come un vortice che risucchia tutto soprattutto la “chiarezza”.
Come molti già sapranno, infatti, a partire dal prossimo 3 novembre scatterà in applicazione delle disposizioni della circolare 15513 emanata lo scorso 10 luglio, l’obbligo di registrare presso la Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di colui che, pur non essendo intestatario di un veicolo, ne ha la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni, pena l’applicazione di multe da 705 euro e ritiro della carta di circolazione.
La circolare non ha però efficacia retroattiva, per cui gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre.
Morale della favola: chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla, fatta salva la possibilità di effettuare comunque l’aggiornamento volontario.
Nell’allarmismo creatosi alla diffusione della notizia, il ministero dei Trasporti ha diramato una circolare urgente di chiarimento sull’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli.
In effetti sono molte le eccezioni all’applicazione della circolare: la stessa non si applicherà anche a chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo. Rientrano nella categoria coloro che sono iscritti all’Albo autotrasportatori, chi ha una licenza conto proprio e coloro che godono dell’autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con conducente.
Anche nel caso di comodato di veicoli aziendali, il nome dell’utilizzatore non andrà annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione.
La norma non riguarda i famigliari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo. In generale, molto difficilmente sarà sanzionato anche chi prende in prestito un’auto privata da a un amico o un parente, perché questo tipo di accordo non è accompagnato da documenti che attestino l’inizio della “locazione gratuita” e conseguentemente il periodo effettivo dei 30 giorni.
Inoltre, poiché l’obbligo dell’intestazione temporanea sul libretto non è retroattiva, chi già aveva a disposizione un’auto non di proprietà prima del 3 novembre non è interessato dalla circolare. La circolare si rivolge principalmente a quelle vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato, le società di autonoleggio, i veicoli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, e quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria ed è, per l’appunto, pensata per evitare intestazioni fittizie.
Angela Scalisi







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