Quasi a ridosso della scadenza, il Parlamento ha convertito in legge in legge il decreto 132, sulla riforma della giustizia.
Tra le novità più importanti si sottolineano quelle sul divorzio e la separazione personale dei coniugi.
L’art. 12 del d.l. n. 132/2014, diventerà operativo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, consentendo ai coniugi, che abbiano raggiunto un accordo, di procedere personalmente a “far omologare” la propria separazione o di chiedere la modifica delle condizioni già fissate di separazione e divorzio direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile. La presenza di un avvocato diventerà facoltativa in quanto le parti potranno inviare separatamente allo stesso delegato pubblico la dichiarazione di volontà di interrompere la relazione coniugale e, in tal caso, gli effetti civili decorreranno dalla data dell’atto in cui viene firmato l’accordo di separazione. Tale modalità semplificata sarà a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.
Si segnala, altresì, che dal 13 settembre scorso, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto, è già in vigore la previsione contenuta nell’art. 6, la quale consente ai coniugi di concludere una “convenzione di negoziazione assistita” davanti al proprio legale, ossia un accordo consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzio precedentemente stabilite. In questi caso, l’avvocato è tenuto a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata dell’accordo, munito delle certificazioni previste nell’art. 5 del decreto e della certificazione sull’autografia delle sottoscrizioni apposte dalla coppia. La procedura, in questo caso, è utilizzabile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: in assenza di prole l’accordo concluso sarà vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel caso in cui entrino in gioco gli interessi di eventuali figli, al vaglio del PM si aggiungerà il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
Angela Scalisi







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