Arriva sotto l’albero il saldo imu e tasi


imu

 

Entro il 16 dicembre bisognerà versare il saldo per Imu e Tasi. Solo per i 659 Comuni per i quali non era stata presa alcuna delibera nei mesi scorsi, sarà la prima volta.

.Per i novelli ricordiamo che per la Tasi si applicano le stesse regole previste per l’Imu, sia per determinare la base imponibile – che è data dal valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per 160, sia per le abitazioni che per le pertinenze – sia per quel che riguarda il concetto di “prima casa” sulla quale – per la Tasi – si applica un’aliquota più elevata rispetto a quella prevista per le abitazioni che pagano anche l’Imu.

Per chi ha, invece, già versato la prima rata, a dicembre dovrà versare esattamente lo stesso importo.
La prima casa, è bene ricordalo, è sempre l’abitazione nella quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente, a prescindere dal numero di altri eventuali immobili posseduti.

La legge ha poi lasciato liberi i Comuni di approvare specifiche detrazioni e, per l’appunto, tutti i comuni hanno previsto, tramite apposite circolari, detrazioni specifiche per la Tasi sulla prima casa, detrazioni che possono variare in base alla rendita catastale, al reddito Isee dei proprietari, al numero dei figli, o in riferimento a qualunque altro parametro che sia stato scelto.

Liberta di scelta anche per quel che riguarda la determinazione della quota di Tasi dovuta dai conduttori delle abitazioni date in locazione o in comodato,in quanto la legge ha previsto a carico dell’inquilino, in tutti i casi in cui il contratto dura più di sei mesi nel corso dell’anno, una quota variabile tra il 10% e il 30% del tributo calcolato sull’aliquota dovuta dal proprietario, che sarà determinata nel suo ammontare specifico dal Comune.

Per quanto riguarda la Tasi, proprietario e inquilino, hanno comunque obblighi di pagamento distinti, non sussistendo solidarietà nel pagamento, per cui il proprietario dovrà versare sempre la sua quota senza preoccuparsi di quella dell’inquilino.

Entro il 16 dicembre dovrà essere pagato il saldo dell’Imu per gli immobili diversi dalla prima casa, verificando sempre la specifica delibera comunale, in quanto avendo i comuni avuto la possibilità di decidere in ritardo, rispetto al termine di giugno, non solo per la Tasi ma anche per l’Imu, all’acconto di giugno è stata applicata l’aliquota del 2013, mentre al saldo di Dicembre sarà obbligatorio applicare l’aliquota 2014. 

 Verifica necessaria prima di pagare anche per i proprietari di terreni agricoli in collina o in montagna, in          quanto solo dal 1° dicembre sono state dettate le regole di pagamento. Saranno esentati dall’imposta tutti i terreni che si trovano ad un’altezza superiore ai 600 metri, mentre per i terreni in collina, ossia ad una quota superiore ai 280 metri sul livello del suolo, l’esenzione è riconosciuta solo quando il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
Quanto alle modalità di pagamento, ai comuni è stata concessa la possibilità di inviare ai contribuenti i bollettini postali precompilati per il pagamento , ma se ciò non è avvenuto, i contribuenti potranno utilizzare i bollettini postali standard oppure il modello F24, ricordando che Imu e Tasi anche qando siano gravanti sullo stesso immobile, sono sempre e comunque imposte diverse, per cui occorre effettuare sempre pagamenti distinti.

Angela Scalisi

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