DDL DIFFAMAZIONE: TUTTI I NODI VENOGNO AL PETTINE.


 

Il Ddl diffamazione in discussione in questi giorni alla Camera dei Deputati, dopo le modifiche introdotte al Senato, appare – secondo molti- sempre di più una legge bavaglio, limitatrice delle libertà costituzionali.

Vari i problemi posti dalla nuova legge – i nodi vengono subito al pettine in quanto non è pensabile avviare una riforma veloce di un settore che, al contrario, implica il bilanciamento e contemperamento di tanti interessi e diritti – tutti tutelati a livello costituzionale – opposti.

Nella legdiffamazionege in discussione si introduce, ad esempio, l’obbligo di pubblicazione della rettifica inviata da chi si ritiene diffamato senza possibilità di risposta da parte del giornalista e/o della testata e in tempi davvero brevi: appena due ore. Termini che, come si comprende bene, sono davvero impeditivi in quanto non permettono di vagliare la fondatezza/infondatezza della stessa notizia .

Altro buco nero: la “competenza territoriale” per i giornali online. Nell’attuale formulazione del testo normativo è previsto che il tribunale che dovrà  valutare un’eventuale denuncia sarà quello relativo al territorio della “persona offesa”. Contro tale previsione si scaglia subito la Fieg, la Federazione Italiana Editori di Giornali, la quale dopo aver incontrato la Commissione Giustizia della Camera, ha rilasciato una nota in cui ha ovviamente chiesto la revisione della norma.

Una spiegazione chiara, atta a far comprendere il problema sollevato dalla formulazione attuale della norma sul foro competente, è data da Giulio Vasaturo, avvocato dell’Associazione Articolo 21, il quale spiega brevemente e senza mezzi termini come “la competenza territoriale in ambito penale è generalmente ancorata a criteri di natura oggettiva, legati al luogo di consumazione del reato. Nell’impossibilità di individuare con certezza il sito da cui viene diffusa una comunicazione telematica, si dovrebbe ricorrere, come già dispone il codice, alla residenza dell’indagato, al fine di favorire l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Il ddl in esame, invece, prevede una “clamorosa deroga” a questi principi. Sulla base di questa improvvida riforma, il giornalista di una testata online sarà costretto a girovagare, suo malgrado, in tutta Italia per respingere anche le più temerarie accuse di diffamazione. Senza considerare le cause di diffamazione che coinvolgono aziende copn sedi all’estero, come sempre più spesso capita”.

Si attende, dunque, una scelta politica mirata che prenda in seria considerazione la revisione della norma.

Angela Scalisi

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