NUOVA DIFESA D’UFFICIO: IL SI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


safe_imageVia libera del Consiglio dei ministri – in modo celere dati i tempi strettissimi – al riordino della difesa d’ufficio: viene approvato in modo alquanto celere, in vista per l’appunto dell’imminente scadenza della delega, il decreto legislativo sul riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio.

Come stabilito dall’art. 16 della l. n. 247/2012, infatti, il Governo aveva 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge per procedere con decreto legislativo al riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio.

Il decreto prevede, da un lato l’unificazione su base nazionale dell’elenco dei difensori d’ufficio, tenuto in questo momento presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza sulle iscrizioni e sul periodico aggiornamento e, dall’altro, requisiti più stringenti per l’inserimento.

Per poter essere iscritti nell’elenco, infatti, gli avvocati dovranno assicurare la loro qualificazione professionale, dimostrando di possedere almeno uno tra i seguenti tre requisiti:

– esperienza professionale almeno quinquennale in materia penale;

– partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale con superamento di apposito esame finale; 

– possesso del titolo di specialista in diritto penale – la regolamentazione dei requisiti per ottenere tale titolo è ancora in via di completamento.

In via transitoria è stato previsto, altresì, che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’ordine vengano iscritti automaticamente nell’elenco nazionale, prevedendo al contempo un onere in capo agli stessi: entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il mantenimento dell’iscrizione.

Sulla richiesta di iscrizione e sui criteri per la designazione dei difensori d’ufficio provvederà il Consiglio Nazionale Forense, acquisito il parere del Consiglio dell’ordine territoriale, cui gli interessati dovranno inoltrare la relativa domanda unitamente alla documentazione necessaria.

In merito alle eventuali richieste di cancellazione dal relativo elenco, al fine di garantire una stabilità idonea nell’esercizio delle funzioni, il decreto prevede che gli avvocati non potranno chiedere la cancellazione prima del decorso di un biennio dalla relativa iscrizione.

Questi i pilastri fondamentali delle nuove norme che, come si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri, “dovrebbero” rappresentare “un ulteriore tassello per il completamento della disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

Una nota dolente, alquanto dolente, va infine giustamente evidenziata: l’avvocato potrà essere cancellato dall’elenco suddetto non solo in caso di applicazione di una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento, ma soprattutto quando non riuscirà a dimostrare l’esercizio continuativo dell’attività penale, esercizio continuativo che dovrà essere provato con la partecipazione ad almeno dieci udienze all’anno, escluse quelle di semplice rinvio (un’ulteriore penalizzazione per i piccoli avvocati già fortemente penalizzati dalle ultimissime riforme che – diciamocela tutta – creano una differenza basata essenzialmente sul reddito e sulla possibilità economica di esercitare la professione, con l’esclusione quasi forzata di tutti coloro che non raggiungono tali standard).

Angela Scalisi

 

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