La tassa di concessione sugli abbonamenti telefonici è legittima secondo l’U.E.


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È legittimo, secondo la Corte europea di giustizia, che gli Stati stabiliscano una tassa governativa sugli abbonamenti ai servizi di telefonia mobile. Una sentenza “storica” quella della Corte di Giustizia emessa in seguito alla richiesta di rimborso avanzata alla Agenzia delle Entrate, da parte di due società venete – De Pra e Saiv-, della tassa di concessione governativa versata per i contratti di abbonamento ai servizi di telefonia mobile.

Le società avevano invocato la violazione del principio di libera circolazione e la disparità di trattamento rispetto agli acquirenti di una carta prepagata, sostenendo per l’appunto che con l’applicazione di tale tassa si discriminerebbero gli utenti abbonati rispetto a coloro che sottoscrivono una carta prepagata.

Secondo le aziende ricorrenti l’abbonamento al servizio di telefonia sarebbe per l’appunto un atto privatistico e, come tale, a differenza della licenza e dell’autorizzazione, che sono atti amministrativi, non richiederebbe alcun intervento, attività o controllo da parte dell’amministrazione pubblica.

Secondo la Corte però, “le legislazioni nazionali sono libere di equiparare gli apparati terminali delle comunicazioni alle stazioni radioelettriche, di prevedere un’autorizzazione generale o una licenza per l’utilizzo delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre, di equiparare l’autorizzazione o la licenza a un contratto di abbonamento e di prevedere il pagamento della correlativa tassa governativa in relazione a tutte queste ipotesi”. La Corte convinta della propria decisione ed in risposta alla presunta violazione del principio della libera circolazione, ha anche sottolineato che “né la licenza, l’autorizzazione, il contratto di abbonamento né il pagamento di una tassa intralciano la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre”.

Per quanto attiene alla presunta disparità di trattamento tra abbonati e acquirenti di carta prepagata, la Corte osserva che “non vi è, nel diritto dell’Unione, un principio di parità di trattamento tra utilizzatori di apparati terminali di radiocomunicazione mobile terrestre a seconda che gli stessi accedano alla rete mediante contratto di abbonamento o mediante carta prepagata”.

Agli utenti non rimane dunque altra scelta che stipulare i propri abbonamenti, ma con la consapevolezza che anche per l’U.E. la tassa di concessione governativa per i contratti di abbonamento ai servizi di telefonia mobile è legittima e non sono possibili dunque richieste di rimborso.

Angela Scalisi

 

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