a cura della dott.ssa Valeria Barbagallo
Certamente il problema del ritardo aereo è uno di quei fenomeni a cui spesso non si sa come reagire. Non si tratta solamente di vedersi un biglietto rimborsato dalla compagnia aerea o la sistemazione in un altro volo. Difatti, il più delle volte i danni che ne scaturiscono possono avere risvolti devastanti. Di seguito la puntuale disamina dell’ avvocato Francesco Filogamo.
IL DANNO DA RITARDO AEREO
Dell’Avv. Francesco Filogamo
Sarà sicuramente capitato ad ognuno di noi di giungere in aeroporto e di scoprire che il proprio volo avrebbe subito un ritardo o che, addirittura, era stato cancellato.
E sarà, anche, capitato che i passeggeri non siano stati resi edotti dalle compagnie aeree di quelli che erano (e sono) i loro diritti conseguenti a detto ritardo o a detta cancellazione.
Orbene, la materia è disciplinata dal Regolamento CEE 261/2004, nonché dalla Convenzione di Montreal del 1999, sottoscritta dalla Comunità Europea il 09-12-1999 ed approvata con decisione del Consiglio in data 05.04.2011, 2001/539/CE.
Fino alla fine dell’anno 2009, a causa di un vuoto legislativo i passeggeri che subivano un ritardo prolungato al proprio volo, non godevano della c.d. “compensazione pecuniaria”, ossia di quel ristoro di natura economica previsto invece nel caso di cancellazione del volo. Infatti, il Regolamento 261/2004 prevedeva il diritto alla “compensazione pecuniaria” nei soli casi di negato imbarco o di cancellazione del volo, prevedendo un semplice diritto alla “assistenza” per i casi di ritardo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 261/2004 solo chi vedeva il proprio volo cancellato o si vedeva negato l’imbarco aveva il diritto ad una compensazione pecuniaria che variava e varia in base alla tratta non effettuata:
- a) Euro 250,00 per i voli la cui tratta non superi i 1500 km
- b) Euro 400,00 per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte comprese tra i 1500 ed è di 3500 km
- c) Euro 600,00 per tutte le altre tratte superiori a 3500 km.
Nulla si diceva in merito al caso del ritardo prolungato.
Tale vuoto normativo è stato colmato con la famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea, IV Sezione, 19.11.2009 C-402/07, nota anche come “Sturgeon”, secondo la quale gli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione della compensazione pecuniaria, quando a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario originariamente previsto.
Tale sentenza è stata ed è tuttora seguita e continuamente applicata e la sua ratio, data dal principio di parità di trattamento, tende ad evitare che situazioni paragonabili vengano trattate e decise in maniera differente.
In pratica, tanto i passeggeri vittime di voli cancellati all’ultimo momento, quanto i passeggeri incappati in ritardi prolungati oltre le tre ore, subiscono gli stessi pregiudizi. In entrambe le circostanze il passeggero si trova a dover subire un inconveniente che muta radicalmente l’organizzazione del proprio spostamento con notevoli perdite di tempo non più recuperabili.
A questa, ormai non più recente, novità si è anche adeguata la cosiddetta carta dei diritti del passeggero (tratta dal citato Regolamento 261/2004) la quale contempla, per l’appunto, richiamando la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, il diritto alla compensazione pecuniaria per quei passeggeri che subiscono un ritardo prolungato di oltre tre ore.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria potrà essere disatteso dalle compagnie aeree nei casi in cui queste riescano a dimostrare che il ritardo prolungato sia dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare adottando tutte le cautele del caso (Es. circostanze metereologiche, politiche, scioperi, ecc.).
Tipico in tal senso può considerarsi il caso del vulcano islandese la cui improvvisa eruzione nel 2010 paralizzò i cieli di mezza Europa provocando cancellazioni e ritardi prolungati, sicuramente in alcun modo imputabili alle compagnie aeree. O, senza andare troppo lontano, pensiamo ai casi in cui le emissioni di cenere da parte dell’Etna hanno causato ritardi o, persino, chiusura dello spazio aereo.
È indubbio che in tali casi le compagnie aeree sono del tutto incolpevoli e per tale motivo le stesse non potranno essere condannate a riconoscere alcuna forma di compensazione pecuniaria ai passeggeri.
Va, però, precisato che anche nei casi in cui il ritardo derivi da circostanze che esulano dalla sfera giuridica dei vettori, questi dovranno pur sempre adottare delle misure e delle condotte tali da non gravare ulteriormente i passeggeri. Tale ultima considerazione prende spunto da una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea (III Sez. 04-05-2017 n.31515) secondo la quale, se è vero che il cosiddetto “bird strike” (collisione tra un aereo ed un volatile) possa essere considerata una circostanza eccezionale che, in caso di ritardo, libererebbe la compagnia dal dover corrispondere la compensazione pecuniaria ai propri passeggeri, è altrettanto vero che se dopo l’incidente la compagnia contribuisce ad allungare il ritardo a causa di controlli ulteriori e soprattutto non giustificati, l’esonero dall’obbligo di indennizzo viene meno.
PRESCRIZIONE
Con riferimento al termine entro il quale il passeggero di un volo cancellato o ritardato possa agire per ottenere la compensazione, il Regolamento 261/2004 nulla dice, rimandando ai singoli ordinamenti nazionali.
Di contro, la convenzione di Montreal del 1999 prevede un termine di decadenza biennale per promuovere l’azione nei confronti del vettore.
Ritengo applicabile tale termine (biennale) al nostro ordinamento e ciò anche in base a quanto previsto dal codice della navigazione il quale, a seguito della riforma del 2006, tende prevalentemente ad uniformarsi alle normative comunitarie ed internazionali.
In pratica il passeggero avrà due anni di tempo per esperire l’azione nei confronti del vettore e tale termine inizierà a decorrere dal momento in cui lo stesso passeggero sarà giunto o, sarebbe dovuto giungere, a destinazione.
FORO COMPETENTE
In ordine all’Autorità Giudiziaria presso la quale introdurre il giudizio, nei confronti del vettore, volto ad ottenere la compensazione pecuniaria, i passeggeri hanno un’ampia possibilità di scelta, visto che i criteri volti ad individuare il Foro competente sono molteplici.
Infatti, sebbene il Regolamento Comunitario 261/2004 nulla dica in merito, la convenzione di Montreal prevede chiaramente che l’azione vada promossa o davanti al Tribunale del luogo in cui il vettore ha la sede principale della propria attività o magari un domicilio, o davanti al Tribunale del luogo di partenza o di destinazione.
Il vettore potrà, persino, applicando le norme previste dal codice del consumo, decidere il Foro a lui più gradito, ossia quello della propria residenza o del proprio domicilio.








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