DIRITTO DI FAMIGLIA : ESECUZIONE COATTIVA DEI PROVVEDIMENTI , NOVITÀ E RIFLESSIONI.


Lo scorso 20 Aprile  l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), ha organizzato un convegno presso il Tribunale di Catania , per discutere sui vari aspetti dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti nel diritto di famiglia .

È alquanto evidente che quando si parla di minori e di provvedimenti che li riguardano in maniera diretta o indiretta, si deve essere molto cauti, ma secondo quanto emerso dai relatori, sembra che il legislatore sia stato un po’ distratto su alcuni punti ed incauto su altri.

Il Presidente dell’ AMI, Avv. Domenico Maravigna ha aperto il dibattito, ed ha subito passato la parola al Presidente del Tribunale di Catania, Dott. Francesco Mannino. Quest’ultimo ha  sottolineato che il compito dell’avvocato e del mediatore è quello di portare i coniugi dinanzi al giudice in una condizione pacifica, al fine di instaurare il giusto dialogo con le Istituzioni. Il conseguimento di questo obiettivo è un banco di prova per la professionalità dell’avvocato.

Del resto – come afferma il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Orazio Torrisi-  secondo l’art. 14 e 26 del codice deontologico forense, se un avvocato non è in grado di svolgere un incarico, occorre che indirizzi il cliente da colleghi specializzati. L’avvocato Torrisi ha ribadito l’importanza  della professionalità e della formazione e sostenuto soprattutto l’idea della interprofessionalità, un confronto su più aspetti, soprattutto su tematiche delicate come quelle inerenti alla famiglia.

Fatte salve queste premesse, si entra nel vivo dell’argomento con la Prof.ssa Concetta Marino, Docente di  Diritto Processuale Civile presso l’Università di Catania, che fa un quadro puntuale della normativa sulle esecuzioni coattive,  concentrandosi in particolar modo sulle difficoltà oggettive connesse all’attuazione delle norme. Dopo aver fatto un distinguo tra i provvedimenti che servono a regolamentare la crisi delle relazioni familiari e quelli di natura patrimoniale, si è soffermata sulla natura coercitiva dell’articolo 709 ter c.p.c. finalizzato a contrastare la condotta irresponsabile dei genitori e l’art. 337 ter c.c. per i provvedimenti riguardo ai figli, introdotto soprattutto per garantire loro il diritto ad un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con gli ascendenti, nonché il loro benessere morale e materiale. Riguardo, invece, il regime patrimoniale, la forma attuativa più comune è il sequestro dei beni del coniuge debitore, che non ha natura cautelare, in quanto può essere disposto, ad inadempimento già avvenuto, con rito camerale.

L’intervento della Dott.ssa Maria Paola Sabatino, Giudice della Prima Sezione  Civile del Tribunale di CT, imprime una svolta pratica all’argomento. Il punto di domanda è se l’art. 709 ter abbia natura sanzionatoria o attuativa. Secondo la prassi, prevale la natura attuativa. In sostanza questa disposizione normativa serve da deterrente per i coniugi, affinchè le loro liti non degenerino a scapito di scelte importanti per la prole. Quest’articolo può essere applicato anche d’ufficio, direttamente dal Giudice qualora la condotta dei coniugi risulti  pregiudizievole per il minore.

Un confronto importante è stato quello con l’avv. Valentina De Giovanni, Presidente dell’AMI di Napoli, che invece si è soffermata su alcune particolarità del panorama normativo in materia, prendendo spunto da casi reali. Oggetto di riflessione sono stati gli  artt. 614 bis c.p.c e l’art. 570 bis c.p, nella nuova formulazione in vigore dal 6 aprile 2018.

Nel primo caso si è affermato come il legislatore sia stato poco attento, e come si renda necessario, a questo punto, un intervento della giurisprudenza al fine di colmare le lacune.

L’art. 570 bis c.p. sulla violazione degli obblighi familiari in caso di separazione e divorzio, infatti, se da un lato va a tutelare il diritto all’assistenza dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e del coniuge, punendo anche la condotta del coniuge che dilapida o malversa i beni del figlio minore, dall’altro non prevede l’estensione di tali tutele per i figli  nati fuori dal matrimonio. Sembra quasi un paradosso anacronistico visto che già dal 2012 i figli nati in costanza di matrimonio e quelli naturali vengono equiparati e definiti semplicemente “figli”. Così come sembra illogico andare a sanzionare penalmente l’abbandono del domicilio domestico (il cosiddetto abbandono del tetto coniugale) già ampiamente superato dalla giurisprudenza e dai tribunali stessi. Da notare, inoltre, come l’aspetto contrattuale del matrimonio sembra prevalere, rispetto alla finalità, prova ne è che il legislatore utilizza il termine coniuge in luogo di genitore, anche quando detta le norme sulla tutela dei figli.

Il 614 bis c.p.c., invece, prevede delle misure di coercizione indiretta e può essere usato per ottenere il risarcimento per ogni violazione od inosservanza del provvedimento di condanna principale, essendo esso stesso un titolo esecutivo. Di certo può essere classificata come una grande svolta quella dell’introduzione nel codice di rito di una procedura che riduca il gap tra condanna ed esecuzione degli obblighi.

L’avv. De Giovanni ha concluso il suo intervento esortando i colleghi avvocati ad una collaborazione attiva, al fine di  favorire la risoluzione delle liti nell’interesse del cliente soprattutto quando ci sono di mezzo i minori.

E proprio di minori e di cautela nell’attuare i provvedimenti di esecuzione  parla la Dott.ssa Laura Costanzo, funzionario Unep della Corte di Appello di Catania. Le sue parole hanno acceso gli animi di tutti, soprattutto quando ha raccontato i suoi interventi da Ufficiale Giudiziario quando doveva dar seguito alle disposizione di esecuzione forzata. Dinanzi ad un bambino non si può usare il flex per aprire una porta, non si può usare la forza e l’invadenza. Il suo metodo, al contrario è stato sempre il dialogo con i genitori ed il gioco con i bambini. Non è un racconto, sono fatti veri, di bambini spaventati, genitori arrabbiati, di odio ed incoscienza, ma chi fa questo lavoro deve tirar fuori il proprio lato umano. “ Ho dovuto creare un sistema adattandomi alle  situazioni”- afferma- “ e bisogna sempre rispettare la volontà del bambino”.

I bambini , purtroppo, in queste vicende sono solo delle vittime, vengono manipolati e ricattati affettivamente, e subiscono molte violenze psicologiche. Come quelle alle  quali capita di assistere alle Forze dell’Ordine. La dott.ssa Stefania Marino , Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato e Funzionario della Divisione Anticrimine della Questura di Catania, ci testimonia i casi in cui frequentemente viene contattata la Polizia , ovvero quando di solito nei week end al genitore viene negato dall’ex coniuge  il diritto di visita del bambino ed il prelevamento , oppure quando questi non fa rientro nei termini stabiliti dalla sentenza.

Spiega che la Polizia può intervenire limitatamente a queste situazioni. Si deve, difatti, presupporre un atteggiamento commissivo e non omissivo. Non può entrare nel merito , può solamente raccogliere la denuncia, cercare di far ragionare le parti in lite e relazionare quanto accaduto.

IL Presidente dell’Ami Domenico Maravigna ha concluso con i dovuti ringraziamenti a tutti gli intervenuti.

Valeria Barbagallo

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