PAROLA ALL’ESPERTO – IL RICORSO GIUDIZIARIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE


RUBRICA A CURA DELLA DOTT.SSA VALERIA BARBAGALLO

Che fare quando la diagnosi resa dalla commissione medica a seguito della visita di accertamento dell’invalidità civile o dello stato di handicap non riconosca il reale grado d’invalidità del richiedente?

Qualora la diagnosi indicata nel verbale riporti un grado di invalidità o di handicap minore rispetto a quello da cui si ritiene di essere affetti o, caso molto meno frequente, si voglia contestare una valutazione di maggiore gravità, è possibile percorrere due vie: presentare la domanda di revisione o proporre un’azione giudiziaria presso la sezione Lavoro del tribunale civile richiedendo un accertamento tecnico preventivo.

LA DOMANDA DI REVISIONE

Con la domanda di revisione si chiede all’INPS di essere sottoposti a nuova visita dinanzi alla commissione medica al fine di accertare il peggioramento o il miglioramento delle patologie psico-fisiche. Quindi non si può chiedere la revisione se le condizioni di salute del paziente non sono cambiate rispetto alla precedente visita che ha dato diniego al riconoscimento dell’invalidità.

La diagnosi resa a seguito della revisione non ha efficacia retroattiva, poiché mediante la domanda di revisione si chiede di accertare il mutamento che nel corso del tempo la patologia ha subito.

L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

L’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) si richiede tramite il deposito di un ricorso al giudice della sezione Lavoro del tribunale civile.

Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla data di arrivo della raccomandata contenente il verbale, o dalla data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS.

Si tratta di una fase antecedente al giudizio vero e proprio: esso rappresenta una condizione di procedibilità (cioè un passaggio obbligato) per poter impugnare il verbale della commissione medica innanzi al giudice

Con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo mediante la quale il ricorrente chiede al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), in altre parole un medico esperto nella patologia da esaminare, il quale ha il compito di accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione medica.

Nel ricorso devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte.

Il CTU indica una data per la visita del ricorrente, e in  presenza di eventuali consulenti tecnici di parte (C.T.P.) per il ricorrente e per l’INPS, procede a visita medico legale e visiona la documentazione sanitaria prodotta.

Successivamente redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo).

Dal deposito della relazione, le parti hanno un periodo di tempo – generalmente di 20 giorni – per inviare al CTU eventuali osservazioni.

Quindi, il CTU, entro un tempo indicato dal giudice, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta.

Dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice (comunque non superiore a 30 giorni), le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito di tale atto è considerata accettazione implicita.

Qualora la relazione del CTU sia favorevole alle richieste del ricorrente e la controparte (cioè l’INPS) non faccia opposizione, il giudice emetterà il decreto di omologa della CTU che è passibile di impugnazione.

L’omologazione è inappellabile.

Se invece la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, con il supporto di documentazione medica ed, eventualmente, di una consulenza di parte, con il deposito di un ricorso si può avviare un’ulteriore azione legale che prevede la nomina di un altro CTU che, visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni.

Sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.

La sentenza è inappellabile, ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.

DECESSO DEL RICHIEDENTE

In caso di decesso del richiedente, il ricorso giudiziario può essere proposto anche dagli eredi che debbono dare mandato all’avvocato.

Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato.

L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente, ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio.

Avv. Orazio Arena

Lascia un commento

Crea un sito web o un blog su WordPress.com

Su ↑