ASSEGNO DIVORZILE TRA EVOLUZIONE ED INTERPRETAZIONE


PENNE EMERGENTI – ARTICOLO DI ALFONSO GELO

RUBRICA A CURA DI VALERIA BARBAGALLO

La Corte di Cassazione, che si sappia, non ha uffici incaricati di migliorare la comunicazione sui social media o di migliorare il posizionamento sui motori di ricerca eppure su google le parole “sentenza divorzio” sono molto ricercate, ad esempio più di quelle “matrimonio fedez ferragni”. Un bel colpo di scena il sorpasso di personaggi che vivono di fama propria e di fame di curiosità altrui.

Al di là della provocazione è interessante osservare come una sentenza diventi mediaticamente interessante con le conseguenze del caso. L’assegno di divorzio è un argomento importante sia perché di interesse diffuso, sia perché quando i protagonisti sono vip l’interesse è dato dalle stratosferiche cifre in ballo, roba da vip appunto.

L’effetto collaterale è però che sentenze con ragionamenti complessi e ponderati vengano sintetizzati nello spazio di poche righe o di un tweet se preferite, con sommo disprezzo della esattezza della notizia.

Prendiamo in esame due note pronunce in materia di assegno divorzile.

Maggio 2017, la sentenza n. 11504 segna una svolta epocale, il diritto di mantenimento nel divorzio viene condizionato alla non autosufficienza economica del coniuge più debole e non più al tenore di vita goduto durante il matrimonio, criterio questo del “tenore di vita” che sembrava ampiamente consolidato.

Si vuole insomma evitare che il matrimonio diventi una sorta di sistemazione definitiva e l’assegno una sorta di vitalizio.

Questa coraggiosa pronuncia ha voluto prendere atto dell’evoluzione sociale che ha interessato il matrimonio e considera l’assegno divorzile essenzialmente come una misura assistenziale, che scatta solo in caso di non autosufficienza economica, al di là della situazione economica vissuta nel matrimonio che non viene presa in considerazione.

Una recentissima sentenza  (n. 28287) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha però dato un nuovo assetto alla disciplina della materia , oseremmo dire più equilibrato.

La Corte di Cassazione rimane ferma nell’intento di interpretare la normativa in linea con l’evoluzione dell’istituto del matrimonio, e quindi tramonta il criterio del “tenore di vita”. D’altro canto però la Corte afferma che neanche il criterio della sola non autosufficienza economica può rimanere l’unico parametro per determinare l’assegno divorzile, che verrà determinato in base a un criterio composito

L’assegno ha una funzione anche riequilibratrice, rispetto al sacrificio delle aspettative professionali e reddituali causato dai ruoli endofamiliari. Tradotto in esempio, sarà oggetto di considerazione il sacrificio della donna che per esigenze familiari collegate al ruolo di “moglie” e, magari di “madre”, mette da parte o comprime la propria attività lavorativa. L’assegno interviene proprio a sanare quello squilibrio causato da scelte adottate “per portare avanti la famiglia” che da un lato hanno contribuito fattivamente alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge e che, dall’altro causano al coniuge che si è sacrificato una condizione di non autosufficienza economica.

Naturalmente viene confermato come parametro di riferimento la durata del matrimonio e l’età del coniuge, osservazione abbastanza logica trattandosi di valutazioni in merito alla possibilità di trovare un lavoro.

Questo assetto appare decisamente equilibrato e vicino al principio di buon senso logico ancor prima che giuridico, cosa non facile in situazioni delicate come quella in questione.

Possiamo leggere, volendo, anche un’altra indicazione di metodo, le questioni complesse richiedono valutazioni complesse, anche se magari raccolgono meno “mi piace” e consensi rispetto alle risposte semplicistiche.

Alfonso Gelo

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