Di Alfonso Gelo
Acquistare un pacchetto turistico costituisce un vero e proprio contratto per cui è bene conoscere alcuni diritti. In effetti è piuttosto antipatico dovere ragionare sulla vacanza (che è fatta appositamente per non pensare), ma, si sa, la conoscenza dei diritti evita possibili problemi.
Anzitutto è bene sapere che le modifiche del pacchetto di viaggio vanno comunicate al consumatore che, prima della partenza, avrà diritto allo scioglimento del contratto senza penalità, e potrà scegliere tra la restituzione delle somme versate, l’offerta di un pacchetto equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto inferiore con la restituzione di una parte del prezzo. Il consumatore ha diritto di essere risarcito di ogni ulteriore danno causato dalla mancata esecuzione del contratto.
Per evitare che alla frustrazione da pacchetto vacanza saltato si unisca la beffa di una causa andata a vuoto è bene specificare che il risarcimento del danno non spetta per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto sempre che il turista sia stato preventivamente informato.
Se dopo la partenza, invece, una parte dei servizi previsti dal contratto non può essere realizzata, l’organizzatore ha l’obbligo di fornire soluzioni alternative o la differenza di prezzo tra le prestazioni previste e quelle effettivamente prestate.
Il turista, in caso di inadempimento dell’organizzatore ha diritto al risarcimento del cosiddetto danno da vacanza rovinata. Corrisponde al danno dovuto al tempo inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta. Si tratta di un danno “psicomateriale” che sarà valutato in base allo stress effettivamente subito, al valore che il viaggio aveva per il turista, alla irripetibilità del viaggio medesimo. Pensiamo, giusto per capirci, ad un viaggio di nozze saltato!
Una recente sentenza della Corte di Cassazione di luglio, la n. 17724 che sancisce la responsabilità dell’organizzatore anche per i danni addebitabili per i servizi resi da altri soggetti ma compresi nel pacchetto di viaggio, nel caso specifico il turista aveva subito il danno dello smarrimento del proprio bagaglio durante uno spostamento aereo. L’organizzatore rappresenta un interfaccia unico e questo agevola notevolmente la tutela del turista.
In chiusura è bene precisare che non sono risarcibili i danni per cause di forza maggiore, ad esempio catastrofi naturali ed eventi non prevedibili e neanche i danni che non vanno oltre trascurabili disagi e quindi tollerabili.
Con un pizzico di ironia, occorrerebbe stare attenti a non confondere lo stress da vacanza rovinata con lo stress da vacanza…finita.
Alfonso Gelo








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