Lunedi 18 febbraio termine per i soggetti passivi IVA mensili, entro il quale emettere fatture elettroniche attinenti il mese di gennaio 2019 senza sanzioni da violazioni nella fatturazione.
Dal 19 febbraio, per le e- fatture riferite a gennaio, violazioni sono punite ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 471/97 con beneficio di una riduzione di sanzioni per 80 % per le fatture emesse regolarmente entro il 18 marzo 2019 ( termine per la liquidazione IVA di febbraio 2019 ).
La riduzione delle sanzioni non riguarda, però , il regolare versamento dell’imposta, dovuto per gennaio entro il termine ordinario del 18 febbraio 2019. Nel caso in cui un soggetto passivo mensile trasmette dopo il 18 febbraio 2019 fatture elettroniche per errori che non hanno inciso sulla determinazione del tributo. Se la trasmissione della e-fattura corretta avviene tra 19 febbraio e 18 marzo 2019, la sanzione dovuta è pari a 50 euro: la sanzione applicabvile di cui all’art. 6 D. Lgs 471/97 ( 250 euro) è ridotta dell’80%.
La sanzione determinata può essere ancora ridotta per il ravvedimento operoso; la sanzione si riduce di 1/9 del minimo edittale se la regolarizzazione degli errori o di omissioni avviene entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è commessa. Se l’e fattura corretta è trasmessa entro il 18 marzo 2019 ( termine per la liquidazione periodica), la sanzione dovuta è 5,56 per cadauno documento.
Dottor Commercialista Guglielmino Marcello Santi Informa






Lascia un commento