Analogamente a quanto avviene per l’IMU, anche per la TASI è prevista l’agevolazione, sia pure con alcune differenze, per gli immobili concessi in comodato consistente in una riduzione della base imponibile del 50%.
Come per l’IMU , l’agevolazione opera solo in presenza di determinate condizioni:
• la concessione in comodato avviene a favore di familiare in linea retta entro il primo grado
• quest’ultimo lo adibisca ad abitazione principale
• l’unità immobiliare non appartenga alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
• il contratto di comodato sia registrato
• il comodante possieda in Italia un solo immobile e risieda e dimori nello stesso comune di ubicazione dell’immobile oggetto del comodato oppure possa altro immobile nel medesimo comune, adibito a propria abitazione principale (escluse le ipotesi in cui quest’ultimo immobile appartenga alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9).
Il comodatario invece non è tenuto a versare la sua quota (dal 10 al 30% dell’imposta dovuta) in quanto per il medesimo l’immobile rappresenta la sua abitazione principale (infatti la TASI non è dovuta sull’abitazione principale).
A partire dal 1 gennaio 2019 godono della agevolazione anche gli immobili concessi in comodato al coniuge del comodatario defunto, in presenza di figli minori ( art. 1 comma 1092 l. 30.12.2018 n. 145, legge di bilancio 2019).
Per usufruire dell’agevolazione il contribuente deve adempiere all’obbligo di comunicazione del contratto di comodato al Comune in cui è situato l’immobile; a tale proposito la Corte di Cassazione ha affermato che non è necessario provvedere a tale adempimento con gli appositi moduli, ma è sufficiente anche una dichiarazione inviata a mezzo fax (sent. Cass. 28.03.2019 n. 8627).
Dottor Commercialista Guglielmino Marcello Santi Informa






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