Dottor Commercialista Guglielmino Marcello Santi Informa
COME FARE DOMANDA AL DATORE DI LAVORO PER L’AGEVOLAZIONE “RIENTRO DEI CERVELLI ”
Il docente o ricercatore (italiano o estero) che ha i requisiti dettati dalla norma può ottenere l’ agevolazione. Naturalmente tale soggetto deve proseguire l’attività di ricerca o docenza in Italia.
Da questo punto di vista non vi sono differenze, il datore di lavoro può essere privato, oppure pubblico.
In presenza delle suddette condizioni, i soggetti interessati impatriati in Italia possono optare, in modo irrevocabile, per il regime Rientro dei Cervelli.
L’esercizio della domanda di agevolazione fiscale è irrevocabile, ha effetto dall’annualità di acquisto della residenza fiscale in Italia, e per i quattro anni successivi. L’agevolazione non consente di beneficiare degli incentivi previsti dall’articolo 16 del DLgs n 147/15 (regime dei Lavoratori Impatriati).
DOMANDA AL DATORE DI LAVORO
Per quanto riguarda l’ esercizio dell’opzione, i docenti e ricercatori devono presentare la richiesta al datore di lavoro.
La richiesta si presenta attraverso una domanda di agevolazione sotto forma di autocertificazione.
La richiesta dovrà contenere:
• Le generalità del contribuente;
• Il codice fiscale;
• L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
• L’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio;
• La presenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione (essere stato residente all’estero, essere in possesso di un titolo di studio universitario, attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni).
I docenti e ricercatori che non hanno richiesto l’applicazione dei benefici, o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici. Inoltre, devono comunicare la data della prima assunzione in Italia.
RICEZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro ( sostituti di imposta) sono tenuti a presentare le ritenute sul 10% delle somme e dei valori imponibili IRPEF, di cui all’ articolo 51 del TUIR.
Si tratta dei compensi da lavoro dipendente corrisposti dal periodo di pagasuccessivo al ricevimento della richiesta, o dal primo periodo di paga successivo all’acquisizione della residenza fiscale italiana.
L’agevolazione viene applicata sino a comunicazione di interruzione, oppure sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, il datore di lavoro, ogni anno è tenuto ad effettuare eventuale conguaglio tra le ritenute effettuate e quelle dovute con l’agevolazione.
Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero.
DOMANDA PRESENTATA IN RITARDO AL DATORE DI LAVORO
Un aspetto importante dell’agevolazione, spesso sottovalutato, è cosa accade se il docente o ricercatore presenta in ritardo la domanda al datore di lavoro.
Pensiamo ad un soggetto impatriato in Italia a febbraio, che acquista residenza fiscale italiana nello stesso anno. Ipotizziamo che questo ricercatore abbia iniziato attività lavorativa a marzo dello stesso anno.
Tale soggetto, per dimenticanza, non presenta domanda di agevolazione al datore di lavoro, se non nell’anno successivo a quello di acquisto della residenza fiscale.
In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad applicare l’agevolazione, ma solo per l’anno in corso ed i successivi tre. Il primo anno, ove il ricercatore non ha fruito dell’agevolazione, non può essere recuperato.
L’agevolazione in commento, infatti, si applica dall’anno di acquisto della residenza fiscale e nei quattro successivi. Quindi, la non richiesta immediata dell’agevolazione comporta la perdita dei mesi non agevolati.






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