L’ assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni.


Cos’è, come si calcola, fino a che età deve essere erogato.

L’art. 147 del Codice Civile elenca i doveri dei genitori nei confronti dei figli. Nello specifico la norma prevede che ambedue i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

L’ art. 147 c.c. fa riferimento ai coniugi, dunque ai genitori che hanno contratto matrimonio. Tuttavia, i doveri previsti dalla suddetta norma si applicano parimenti ai genitori conviventi.

L’obbligo di mantenere la prole è previsto dall’art. 315 bis, comma 1, c.c. e permane anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.

I genitori sono tenuti, secondo un principio di equità, che vale anche dopo la separazione, il divorzio o la cessazione della convivenza, a contribuire in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche.

Il contributo al mantenimento in favore dei figli può essere fissato in sede giudiziale, durante il procedimento di separazione dei genitori (se coniugati) oppure  quando i genitori si rivolgono al giudice per regolamentare i rapporti personali e patrimoniali con il minore (in caso di cessazione della convivenza).

Il mantenimento viene fornito sotto forma di assegno mensile, c.d. assegno di mantenimento, dal genitore non collocatario, ossia dal genitore non convivente con la prole ed è diretto a coprire le spese ordinarie, come abbigliamento, acquisti per la scuola e così via. 

L’assegno di mantenimento è uno strumento finalizzato ad assicurare al minore una tutela, per tale ragione, l’assegno di mantenimento è indisponibile, ovvero il figlio non può rinunciarvi, impignorabile dai creditori, non compensabile, ad esempio il padre che eroga l’assegno, laddove vanti un credito nei confronti della madre, non può omettere di versare il contributo eccependo la compensazione tra il suo credito e il debito dell’altro genitore, infine, l’assegno di mantenimento è irreperibile, ossia ciò che è stato corrisposto non può essere chiesto indietro.

L’obbligo di mantenimento in capo ai genitori disciplinato dall’art. 315 bis, comma 1, c.c. sussiste per il solo fatto di aver generato la prole. Il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa con il compimento della maggiore età di quest’ultimi ma solo in caso di raggiungimento dell’indipendenza economica degli stessi. Nel 2025 l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione ha uniformato principi e criteri in materia di obbligo di mantenimento. Le regole fondamentali rimangono sempre quelle di cui agli articoli 315 bis, 316 bis e 337 septies del Codice Civile, ma le più recenti sentenze della Corte di Cassazione ne hanno ridefinito la portata pratica. Così, se da un lato l’obbligo di mantenimento non cessa con la maggiore età, dall’altro lato la Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non è dovuto a tempo indeterminato, non essendo una rendita vitalizia, e generalmente cessa col raggiungimento dei trenta anni, talvolta anche prima, in base al principio di autoresponsabilità, sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26875 del 20 settembre 2023. Il figlio “adulto” non può attendere il lavoro ideale indefinitamente, bensì deve proporzionare le sue aspirazioni al mercato del lavoro. Ciò significa, che il figlio raggiunta la soglia dei trent’anni dovrà adeguarsi alle offerte lavorative previste dal mercato rinunciando in parte alle proprie aspirazioni. La Suprema Corte, dunque, chiarisce alcuni limiti al diritto di mantenimento dei figli maggiorenni. Raggiunti i trent’anni si presume l’indipendenza economica o una colpevole inerzia nella ricerca lavorativa, dunque, il genitore può chiedere al giudice la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento. Tuttavia, ciò non vieta al genitore di continuare ad assumersi volontariamente l’obbligo di mantenimento e indi di continuare a versare l’assegno di mantenimento in favore dei figli.

 

Avv. Cristina Antico

 

Per info scrivere alla email: avv.cristinaantico@gmail.com

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