Cos’è e in che termini tutela i familiari più stretti.
La successione necessaria è una particolare forma di successione finalizzata alla tutela dei familiari più stretti, c.d. “legittimari”, prescindendo dalla volontà del defunto e riservando loro la c.d. quota di legittima, detta anche riserva, ossia una quota dell’asse ereditario di cui il de cuius non può liberamente disporre. La successione necessaria, dunque, pone dei limiti alla libertà del defunto di disporre dei propri beni mediante testamento o mediante donazioni. Infatti, il defunto potrà disporre liberamente solo della c.d. quota disponibile, ovvero di quella quota del suo patrimonio che la legge non riserva ai legittimari. In altre parole, le norme in materia di successione necessaria mirano a trovare un equilibrio tra la volontà del testatore e i diritti legali dei legittimari.
I legittimari sono espressamente indicati dall’art. 536 c.c.. La suddetta norma definisce i legittimari come le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Essi sono: il coniuge, al quale, in forza della legge n. 76 del 2016, è equiparato l’unito civilmente, i figli ai quali sono equiparati gli adottivi e gli ascendenti.
I legittimari hanno diritto ad una quota specifica dell’eredità, determinata dalla legge, la quale avviene attraverso una “riunione fittizia”, che calcola l’ammontare dell’asse ereditario. La riunione fittizia, infatti, è un’operazione contabile diretta a calcolare l’entità del patrimonio ereditario al momento dell’apertura della successione che può essere così riassunta: relictum – debiti + donazioni.
Il valore della quota di legittima spettante ai legittimari varia a seconda della presenza o meno di tali soggetti al momento dell’apertura della successione.
Così, la quota di riserva spettante al coniuge varia in funzione della presenza o meno dei discendenti o ascendenti. Al coniuge spetta, altresì, in forza dell’art. 540, comma 2, c.c., il diritto di uso ed abitazione sulla residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano. Laddove manchi il coniuge, la quota di riserva spetta ai figli e il valore cambia a seconda del numero degli stessi.
Anche gli ascendenti, ovvero ai parenti in linea retta da cui discente il defunto, ossia genitori, nonni e bisnonni, legati da un vincolo di filiazione, hanno diritto ad una quota ma solo nel caso in cui il de cuius non abbia figli o loro discendenti.
Ma cosa accade se il defunto dispone anche della quota di legittima? Come può essere tutelato il legittimario?
Laddove il defunto dispone anche della quota che la legge riserva ai legittimari si configura la lesione della quota di riserva. Ebbene, l’ordinamento riconosce ai legittimari il diritto potestativo di contestare le disposizioni testamentarie e/o le donazioni che eccedono la quota disponibile del patrimonio attraverso la c.d. azione di riduzione, finalizzata ad ottenere la riduzione di tali attribuzioni patrimoniali. Il principale effetto del vittorioso esperimento di tale azione sarà la dichiarazione di inefficacia relativa e sopravvenuta della disposizione lesiva. In altri termini il testamento contenente una disposizione che ecceda la porzione disponibile o la donazione fatta in vita dal defunto per un valore eccedente la disponibile, non sono invalidi ma soltanto riducibili, indi, produttivi di effetti medio tempore, ovvero fin quando non viene dichiarata l’inefficacia. Tuttavia, una volta dichiarata l’inefficacia dell’attribuzione lesiva della quota del legittimario, quest’ultimo se vuole ottenere la restituzione del bene, deve agire contro il beneficiario della medesima con l’azione di restituzione.
Avv. Cristina Antico
Per Info avv.cristinaantico@gmail.com






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