Rinunciare all’eredità comporta la perdita di tutti i diritti?
Alla morte di un soggetto si procede all’apertura della successione e alla conseguente chiamata all’eredità dei soggetti individuati per legge (eredi legittimi, legittimari) ovvero per testamento.
Il chiamato all’eredità ha la facoltà di accettare o di rinunciare l’eredità.
Accettare l’eredità comporta il subentrare in tutti rapporti patrimoniali che facevano capo al defunto. Al momento dell’accettazione dell’eredità, l’erede subentra sia nei rapporti attivi sia in quelli passivi. In altre parole, l’erede acquisisce beni, diritti e crediti, ma è anche responsabile del pagamento dei debiti e obblighi ereditari.
Premesso che la legge, nello specifico l’art. 484 c.c., consente la possibilità per l’erede di accettare l’eredità con il c.d. beneficio di inventario, ossia una forma di accettazione dell’eredità diversa dall’accettazione “pura e semplice”,che evita la confusione tra il patrimonio del de cuis e quello dell’erede e limita la responsabilità per i debiti ereditari esclusivamente al valore dei beni ricevuti, il chiamato all’eredità può decidere di rinunciare all’eredità.
Perché decidere di rinunciare all’eredità? Quando é opportuno rinunciare? Rispondere a queste domande é molto semplice.Il chiamato rinuncia all’eredità quando l’attivo ereditario (immobili, conti) risulta eccessivamente inferiore al passivo (debiti con il fisco, banche e cosi via). In tal caso la rinuncia appare opportuna perché elimina il rischio di sacrificare il proprio patrimonio personale per far fronte ai cospicui debiti ereditari.
Ma quali sono le conseguenze della rinuncia all’eredità? Si perdono tutti i diritti? Chi rinuncia all’eredità é considerato come se non fosse stato mai chiamato all’eredità.
Tuttavia, la rinuncia é revocabile, ossia il rinunciante può decidere di accettare l’eredità in un secondo momento purché nei termini previsti dalla legge e se l’eredità non é stata accettata da altri chiamati. Ma laddove si intende rinunciare all’eredità “definitivamente” non tutti i diritti sono perduti.
Si pensi alla pensione di reversibilità del defunto, al suo TFR o alla assicurazione sulla vita. Si tratta della differenza tra “ereditare qualcosa” (iure successionis) e “ottenere qualcosa per diritto proprio” (ius proprio).
Rinunciare all’eredità non comporta la rinuncia a tutto ciò che proviene dal defunto poiché ci sono diritti che spettano non perché si é eredi ma perché la legge o un contratto lo stabilisce. Tali diritti, infatti, non passano all’eredità. lure proprio significa che un diritto nasce indipendentemente dall’essere chiamato all’eredità e dall’accettazione della stessa, dunque non perché era nel patrimonio del defunto ma perché lo prevede la legge. In altre parole, si tratta di un diritto autonomo che non entra a far parte dell’asseereditario, indi, la rinuncia dell’eredità non incide sullo stesso. Rientrano nello ius proprio la pensione di reversibilità. Colui che rinuncia all’eredità ha diritto di percepire la pensione di reversibilità in quanto questa non rientra nell’asse ereditario e ha la funzione di sostentamento. Aspetto molto importante: percepire la pensione di reversibilità non equivale ad accettazione tacita dell’eredità.
Anche l’assicurazione sulla vita rientra nello ius proprio. Così, laddove il defunto avesse stipulato una polizza sulla vita, il denaro non rientra nel patrimonio ereditario, indi, il soggetto indicato come beneficiario avrà diritto a percepirlo indipendentemente all’accettazione o meno dell’eredità. Il beneficiario ne avrà diritto in forza del contratto di assicurazione e non in forza dell’eredità.
Altro diritto spettante “iure proprio” é il TFR (trattamento di fine rapporto) e le eventuali mensilità arretrate se il defunto non le aveva ancora percepite dal suo datore di lavoro.
Dunque, iure proprio é la parola magica che permetterà di ottenere determinati diritti nonostante la rinuncia all’eredità poiché non sono diritti del defunto ma sono diritti spettanti a colui che non ha accettato l’eredità.
Avv. Cristina Antico
Per info: avv.cristinaantico@gmail.co






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