Per anni il criterio guida che ha ispirato l’interpretazione dell’art. 5 della legge n. 898/1970, è stato quello di attribuire, in caso di divorzio, all’avente diritto un assegno divorzile periodico tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello sostenuto in costanza di matrimonio.
Tale linea interpretativa è stata successivamente superata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 confermando l’orientamento opposto negando il riconoscimento dell’assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha cambiato il modo di valutare l’assegno divorzile. Cambia la funzione dell’assegno divorzile. Oggi non si tratta più di garantire lo stesso tenore di vita durante il matrimonio, ma di verificare se esiste uno squilibrio economico che deriva dalle scelte fatte insieme durante la vita coniugale.
Il risultato dell’iter giurisprudenziale di cui è stato oggetto l’assegno divorzile ha escluso l’”aumatismo” dell’assegno divorzile. In altre parole, l’assegno divorzile non spetta “automaticamente” al coniuge che guadagna meno. Secondo l’orientamento oggi consolidato, l’assegno divorzile può avere due diverse funzioni: una funzione assistenziale e una funzione compensativo-perequativa. Si tratta di due componenti autonome e ciascuna può, da sola, giustificare il riconoscimento dell’assegno.
La funzione assistenziale implica che l’assegno divorzile può essere riconosciuto quando l’ex coniuge non dispone di mezzi economici adeguati per vivere in modo dignitoso e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Questo può accadere quando la persona ha un’età che rende difficile l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro, oppure quando la persona ha problemi di salute o una condizione di invalidità o quando non ha una concreta possibilità di raggiungere un’autonomia economica.
In tutti questi casi, l’assegno trova fondamento nel principio di solidarietà che continua a esistere tra gli ex coniugi anche dopo il divorzio.
La funzione compensativo-perequativa comporta che l’assegno divorzile può essere riconosciuto anche quando esiste uno squilibrio economico tra gli ex coniugi derivante dalle scelte fatte in costanza di matrimonio.
Questo avviene, per esempio, quando uno dei due coniugi ha rinunciato a opportunità lavorative per occuparsi della famiglia, ha limitato la propria carriera per seguire i figli oppure ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare favorendo la carriera dell’altro coniuge.
In queste situazioni, l’assegno serve a compensare le conseguenze economiche di queste scelte comuni e a riequilibrare le condizioni delle parti.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è necessaria la sussistenza di almeno una delle due componenti. Possono infatti sussistere solo ragioni assistenziali o solo ragioni compensativo-perequativo.
Il giudice deve, indi, valutare caso per caso quali componenti siano presenti e in quale misura.
Avv. Cristina Antico
Per info: avv.cristinaantico@gmail.com






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