Fiducia al nuovo “reato di omicidio stradale”. Sotto l’albero il voto della Camera


omicidio

Fiducia sul disegno di legge che introduce nell’ordinamento i reati di “omicidio stradale” e di “lesioni stradali gravi e gravissime”. Vecchia “promessa” di Renzi che divide la maggioranza e fa insorgere le opposizioni. Non a caso lo scarto dei voti è stato davvero basso, con solo 149 si, 91 no e nessun astenuto. Il provvedimento approvato dovrà ora tornare alla Camera che, secondo indiscrezioni, dovrebbe votare il testo prima di Natale.

Il maxiemendamento presentato dal Governo per correggere gli “errori” più vistosi e sul quale è stata per l’appunto posta al fiducia, risolve ad esempio la disparità di trattamento che si era creata alla Camera tra l’omicida italiano e quello straniero, confermando la pena della reclusione dai 2 ai 7 anni per chi provoca per colpa la morte di qualcuno in violazione delle norme stradali; dagli 8 ai 12 se il soggetto è in stato di ebbrezza, sotto effetto di stupefacenti o in evidente violazione del codice della strada. Corretta anche la questione dell’arresto obbligatorio in caso di flagranza, previsto dalla Camera solo per chi causa la morte guidando in stato di ebbrezza grave (superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di droghe. Nel caso dei conducenti professionali l’arresto diventerà obbligatorio anche in caso di ebbrezza media (più di 0,8 g/l ma meno di 1,5 g/l). Intervento anche sulla questione della revoca della patente prevista originariamente solo per le patenti italiane, ma non per quelle rilasciate da uno stato estero, per le quali al contrario era prevista una inibizione alla guida fino a tre anni. Con la modifica approvata, si prevede non la revoca ma l’inibizione  alla guida per un tempo corrispondente a quello della revoca, che può arrivare fino al limite massimo di trent’anni, con effetti dunque sostanzialmente analoghi. Viene poi confermata la reclusione da 5 a 10 anni se la morte di una persona è provocata da conducenti in stato di ebbrezza media (cioè con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l fino a 1,5 g/l) oppure da coloro che abbiano commesso violazioni particolarmente gravi (superato specifici limiti di velocità, attraversato un incrocio con il semaforo rosso, circolato contromano, effettuato un’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, effettuato sorpassi azzardati).

Viene previsto anche un sistema di attenuanti o aggravanti. In caso di attenuanti la pena diminuisce fino alla metà quando l’omicidio stradale sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima o di terzi; mentre la pena verrà aumentata nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone (si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo con un limite di 18 anni). Nel caso in cui il conducente responsabile di un omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga la pena aumenta da 1/3 a 2/3 e non potrà, comunque, essere inferiore a 5 anni o superiore a 18 anni. Aumenti anche nel caso in il cui il reo non abbia conseguito la patente o la stessa si stata sospesa o revocata o il veicolo non sia coperto da assicurazione.

In tutti gli altri casi, continuerà ad applicarsi la fattispecie generica di omicidio colposo, con la previsione della reclusione da 2 a 7 anni.

Il nuovo testo viene accolto con entusiasmo dal ministro per i Trasporti, Riccardo Nencini, il quale con enfasi sottolinea come “Siamo all’ultimo miglio. Il voto di oggi è un ulteriore passo avanti verso l’approvazione della legge che introduce il reato di omicidio stradale. Stiamo facendo un ottimo lavoro, ci abbiamo creduto”.

Angela Scalisi

Lascia un commento

Crea un sito web o un blog su WordPress.com

Su ↑