L’intelligenza artificiale e il deepfake


Nuove fattispecie di reato quali conseguenze della AI.

Negli ultimi anni la diffusione di contenuti generati o manipolati attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha sollevato crescenti preoccupazioni sul piano sociale e giuridico.

Questo fenomeno dà vita al lato oscuro dell’intelligenza artificiale, quello che comunemente definiamo “la doppia faccia della medaglia”.

La diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale ha portato con sé l’ampliamento del codice penale.

Si tratta del fenomeno c.d. ”deepfake”.

È evidente ed inevitabile che un fenomeno del genere apre nuovi scenari in materia di pregiudizio per la reputazione individuale e la sicurezza pubblica.

La legge n. 132 del 23 settembre 2025 ha introdotto l’art. 612 – quater c.p., rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificate o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

Il deepfake costituisce reato nel momento in cui il contenuto realizzato o manipolato mediante sistemi di intelligenza artificiale è in grado di ledere la reputazione altrui in quanto ritenuto realistico è diffuso oppure ceduto a terzi.

Si tratta di un reato procedibile a querela della persona offesa. Tuttavia, se il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio o se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità o, ancora, di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate, il reato di deepfake è procedibile d’ufficio.

Uno dei requisiti previsti dall’art. 612 – quater c.p. è la cessione, la diffusione o la pubblicazione dei contenuti. Dunque, se quest’ultimi vengono realizzati e mai mostrati ad altri non si commette reato.

Se si è vittima di deepfake il primo passo da compiere è quello di presentare una querela presso le Forze dell’ordine o rivolgersi ad un avvocato penalista, a mezzodel quale sarà possibile costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere un risarcimento del danno subito a causa della cessione, diffusione o pubblicazione, avvenuta senza il suo consenso, di contenuti realizzati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale

L’art. 612 – quater c.p. non chiarisce cosa debba intendersi per “sistemi di intelligenza artificiale”. Tuttavia, l’art. 1, comma 2, della legge n. 132/2025 stabilisce chiaramente il principio di conformità alla normativa europea, in ossequio del quale “le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024”.

In altre parole, per definire cosa si intenda per “sistema di intelligenza artificiale” ai fini della applicazione della legge italiana, inclusa la nuova fattispecie di reato per i deepfake di cui si sta trattando, è necessario fare riferimento alla definizione contenuta nel citato regolamento (UE), noto comunemente come AI Art.

Avv. Cristina Antico

Per info: avv.cristinaantico@gmail.com

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