Il cyberbullismo quale evoluzione del bullismo nell’era digitale.


In un epoca prettamente digitale, ove sembra che la vita “reale” si sia traslata sui social possiamo affermare che sul web siamo dei veri e propri “cittadini digitali”. 

Possiamo individuare varie categorie di cittadini, tra i quali quelli che effettuano un uso consapevole e intelligente della rete internet e, purtroppo, persone che usano questo mezzo in modo improprio e per fini dannosi. È in questo contesto che, l’anno successivo alla prima definizione del termine “nativi digitali”, ossia nel 2002, inizia a manifestarsi un nuovo fenomeno sul web: il cyberbullismo. 

Il termine fu inventato dall’educatore canadese Bill Kelsey, il quale unisce la parola “cyber”, un prefisso di una parola utilizzata in ambito informatico, in particolare quando si tratta di internet, e la parola “bullismo”, che deriva dall’inglese bullying, ossia una attività svolta da chi, con grande e disumana cattiveria, si diverte a molestare vittime percepite come incapaci di difendersi in modo adeguato, nascondendo la propria vigliaccheria in apparente forza e prepotenza.

Solo nel 2006 viene data una definizione definitiva di cyberbullismo dall’educatore canadese studioso di bullismo Peter Smith insieme ai suoi collaboratori. 

Il cyberbullismo viene così definito come “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attraverso un testo elettronico, contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi”.

Il cyberbullismo è un’evoluzione del bullismo dovuto alla preminente presenza dei social network. Il bullismo è un comportamento aggressivo e intenzionale, ripetuto nel tempo, caratterizzato da uno squilibrio di potere tra bullo e la vittima. Quando queste vessazioni avvengono tramite internet o dispositivi digitali (social, chat, messaggi), si parla di cyberbullismo, fenomeno che si distingue per vitalità e assenza di limiti fisici. In altre parole, il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo.

L’importanza di assicurare una tutela all’integrità psico-fisica dei minori ha reso necessaria ed inevitabile introdurre nell’ordinamento giuridico italiano una normativa ad hoc sul bullismo e sul cyberbullismo. La normativa principale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è la Legge n. 70/2024. Inoltre, in attuazione della delega di cui all’art. 3 della legge 17 maggio 2024 n. 70, il D. Lgs. 12 giugno 2025 , n. 99 introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

La legge n. 70/2024 come già accennato è volta a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione di interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso.

Il cyberbullismo può sfociare in diverse fattispecie di reato quali: la diffamazione aggravata, minaccia, atti persecutori (c.d. stalking), sostituzione di persona, revenge porn.

Il cyberbullismo nonché il bullismo, oltre a dar luogo a fattispecie di reato possono dare origine alla responsabilità civile ex art. 2043 c.c. con conseguente diritto della vittima ad ottenere un risarcimento del danno.

Un dato importante da evidenziare è che, mentre in diritto penale la responsabilità per gli atti di bullismo e cyberbullismo è sempre dell’autore del reato, in sede civile non è sempre così. O meglio, non è solo così. Le conseguenze dei fatti illeciti commessi da persona minorenne ricadono anche sui genitori, i quali hanno il compito di vigilare ed educare il figlio che tiene comportamenti anomali. Si parla di c.d. “culpa in educando”: secondo l’art. 2048 c.c. “il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”. Qualora poi gli atti siano stati commessi in un contesto scolastico, anche gli insegnanti o l’istituto scolastico che abbiano omesso di vigilare sugli studenti potrebbero essere tenuti ad un risarcimento del danno, specie alla luce del disposto della legge contro il cyberbullismo.

Avv. Cristina Antico

Per info: cristinaantico@gmail.com

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