Denuncia tardiva del sinistro stradale alla compagnia assicurativa.


L’art.1913 c.c. impone all’assicurato di denunciare il sinistro la compagnia assicurativa del sinistro entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza.

 Cosa accade in caso di denuncia tardiva?

Nel caso di tardivo avviso di sinistro, occorre verificare se il ritardo ha creato pregiudizio per l’attività istruttoria dell’assicuratore. Qualora l’evento abbia distrutto tutte le possibili prove, si pensi ad un incendio, non vi sarà alcun pregiudizio mentre, nel caso in cui il ritardo abbia determinato una confusione nelle prove, tale da provocare un ritardo nell’accertamento dei fatti da parte della compagnia assicurativa, troverà applicazione la sanzione prevista dall’art. 1915, secondo comma, c.c. ossia la riduzione proporzionata dell’indennizzo assicurativo.

La denuncia tardiva fa venire meno il diritto al risarcimento del danno?

Si tende a fare una differenza tra avviso di sinistro e richiesta risarcitoria .

La Corte di Cassazione Civile con una recente ordinanza, in materia assicurativa, ha sancito il principio di diritto secondo cui, l’inosservanza da parte dell’assicurato di denunciare il sinistro, secondo quanto previsto dalla polizza, non comporta la perdita della garanzia assicurativa, poiché occorre appurare se tale inosservanza abbia carattere doloso o colposo. Nella seconda ipotesi, non si perde il diritto all’indennizzo assicurativo, bensì esso viene ridotto in relazione al pregiudizio subito dall’assicuratore.  

Pertanto, in caso di sinistro “non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”.

Anche in ambito assicurativo, un lieve e insignificante ritardo può compromettere seriamente i diritti che la legge riserva all’assicurato.

Avv. Cristina Antico

Per info: avv.cristinaantico@gmail.com

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