Tutela della Legge sulle locazioni commerciali


Chi intende affittare un immobile di proprietà deve sottoscrivere un contratto per uso commerciale,regolato dalla legge n.431,art.2 e 3 e dalla legge n.392.

La durata minima stabilita è di 6 anni ,più 6 anni di rinnovo obbligatorio (per le locazioni alberghiere è di 9 anni,più 9 anni di rinnovo obbligatorio).

Trattandosi di un contratto di tipo privato,entrambe le parti,sia il locatore che il conduttore,sono libere di stabilire la durata contrattuale,purchè non inferiore a quella prevista per legge,per esempio quando l’attività da svolgere nel locale ha carattere transitorio o stagionale.

A tutela del conduttore,la legge prevede che in caso di motivi gravi,possa recedere dal contratto prima della scadenza,con un preavviso tramite raccomandata da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza. Il locatore può invece negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza con raccomandata di disdetta almeno 12 mesi prima,motivando la scelta,nel caso in cui voglia adibire l’immobile in proprio o da parte del coniuge o di parenti entro il secondo grado o quando intende demolire per ricostruire o ristrutturare l’immobile. Nel caso in cui voglia venderlo,deve prima chiedere al conduttore se è interessato all’acquisto.

Condizione essenziale per il rilascio è il possesso della licenza o concessione edilizia da parte del locatore.

Valeria Di Bella

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