PAROLA ALL’ESPERTO


A cura della dott.ssa Valeria Barbagallo

 

L’avv. Orazio Arena, ci propone un tema molto dibattuto, che riguarda le regole nell’ambito condominiale, per la detenzione e  gestione degli animali domestici. Di seguito la disamina accurata circa le responsabilità civili e penali del proprietario.

ANIMALI IN CONDOMINIO: COSA DICE LA LEGGE

Con la riforma del condominio, avvenuta nel 2013, sono stati finalmente fugati tutti i dubbi su cosa dice la legge circa la presenza di cani, gatti e altri animali domestici nei condomini.

L’art. 1138 c. 5 c.c., infatti, stabilisce che il regolamento condominiale non possa vietare di possedere o detenere animali domestici.

L’ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI

Ammessa la legittimità della presenza degli animali nelle singole unità immobiliari, non si può procedere ad un esclusione tout court degli animali dalle parti comuni (scale, ascensore, cortile condominiale, portici e via dicendo, che devono ritenersi luoghi aperti al pubblico poiché ad esse possono accedere sia tutti i condomini, che gli estranei che si recano a fare loro visita), ma è importante che il proprietario dell’animale – oltre alle norme del buon senso e dell’educazione – rispetti le norme di sicurezza, igiene e salute per non arrecare pregiudizio agli altri condomini.

La violazione di tali norme, in effetti, potrebbe costituire condotta idonea ad impedire agli altri l’uso secondo diritto del bene. La legge impone di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, garantendo il pieno e libero uso e godimento da parte di ognuno senza abusi in danno agli altri.

Ad esempio, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza, lasciare un cane libero di circolare in assenza del proprio padrone nel giardino condominiale può comportare un’indebita limitazione al diritto degli altri condomini di fruire liberamente del medesimo spazio.

doveri  da rispettare

Quindi, detenere un animale domestico in condominio è un diritto del singolo abitante, ma questo deve sottostare a precisi doveri e curare le norme di comportamento del buon vicinato.

Il padrone ha l’obbligo di tenere il cane al guinzaglio e in determinate circostanze deve utilizzare la museruola, ha il dovere di raccogliere i bisogni che l’animale deposita negli spazi comuni e deve anche assicurare la normale tranquillità del condominio e quindi evitare rumori molesti o odori sgradevoli.

Il padrone deve provvedere al benessere dell’animale ed è penalmente e civilmente responsabile se il cane danneggia cose o persone.

In caso di permanenze, anche momentanee, di animali domestici presso balconi e terrazze (anche ad uso esclusivo del condomino) i proprietari sono tenuti ad assumere accorgimenti necessari affinché gli animali non provochino sporcizie, danni o arrechino molestie ai passanti.

In caso di un cane che abbaia troppo minando le regole sulla quiete del condominio oppure che sporca gli spazi comuni o causa cattivi odori, l’amministratore può agire in giudizio (anche senza l’autorizzazione dell’assemblea) per ottenere il rispetto delle norme che disciplinano l’uso di proprietà individuali, perché tale azione rientra nei compiti che la legge gli attribuisce.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELL’ANIMALE

Sul piano civile vi è sempre una responsabilità del proprietario o di chi si occupa dell’animale come custode dello stesso; quindi il proprietario è tenuto alla vigilanza sull’animale ed a porre in essere le misure per evitare situazioni incresciose.

A questo tipo di responsabilità civile si può affiancare un tipo di responsabilità penale.

Ad esempio, lasciare senza vigilanza per lungo tempo un animale nell’abitazione o sul balcone costituisce reato di omessa custodia. La Cassazione ha riconosciuto in capo ai proprietari di cani che abbaiavano continuamente di notte, il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; in tal caso erano pervenute svariate lamentele ed i proprietari non avevano fatto nulla per attenuare il disagio.

In un’altra sentenza la Suprema Corte ha ravvisato il concorso tra il reato di lesioni personali colpose e il reato di omessa custodia e malgoverno di animali, poiché i proprietari non avevano provveduto a tenere il cane, peraltro di grande stazza, al guinzaglio e questi aveva aggredito una persona provocandole lesioni personali.

Avv. Orazio Arena

 

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