Reato di diffamazione aggravata a mezzo social network anche in assenza dell’indicazione dei nomi delle persone offese


Cos’è e come viene punito.

Il reato di diffamazione aggravata trova la sua collocazione normativa all’interno del codice penale all’art. 595, comma 3. 

L’art. 595 c.p., rubricato “Diffamazione”, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino milletrentadue euro chiunque offende l’altrui reputazione. La pena prevista al comma 1 della suddetta norma è raddoppiata nei casi in cui l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. 

In merito al “fatto determinato” la dottrina si è diversamente espressa, dovendo per alcuni essere determinato nelle sue specificazioni di tempo, spazio e modalità così da essere irripetibile (c.d. teoria della irripetibilità), mentre altri propendono per considerare bastevole che non sia un fatto vago (c.d. teoria della concretezza).

Il terzo comma dell’art. 595 c.p. disciplina la fattispecie di reato di diffamazione 

aggravata, la quale si configura nei casi in cui l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. 

In tali casi la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Laddove la diffamazione a mezzo stampa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato la legge prevede un’aggravante.

L’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 identifica la nozione di “stampa” in tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, cui si deve aggiungere qualsiasi altro mezzo di pubblicità realizzata utilizzando un qualunque strumento destinato ad un numero indeterminato di persone (si pensi ad esempio ai discorsi in luogo pubblico).

Con l’avvento dei social network i mezzi tramite i quali possano configurarsi ipotesi di diffamazione aggravata aumentano. 

Il comma 3 dell’art. 595 c.p. trova applicazione anche nei casi in cui l’altrui reputazione viene lesa attraverso la pubblicazione di post o commenti offensivi su piattaforme digitali. 

La giurisprudenza equipara la diffusione online alla “ pubblicità con qualsiasi altro mezzo”, poiché il contenuto raggiunge potenzialmente un numero indeterminato di persone.

In tema di diffamazione commessa per il tramite di una piattaforma di interazione sociale, nel corso degli ultimi decenni i Giudici di legittimità hanno radicato nella giurisprudenza della Suprema Corte un indirizzo univoco, alla cui luce le condotte lesive della reputazione altrui, realizzate attraverso un post recante espressioni offensive e pubblicato su Facebook/Instagram e così via, integrano gli estremi del reato di “diffamazione aggravata”, prevista e disciplinata dal terzo comma dell’art. 595 c.p.

In tale solco interpretativo si colloca una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. V, 25 marzo 2022, n. 10762) che, muovendosi nella direzione di rafforzare ulteriormente il precedente orientamento giurisprudenziale, afferma che “un post offensivo rientra nell’ambito di applicazione della fattispecie astratta in parola, anche quando l’autore di esso non faccia nomi”; ai fini della sussistenza del reato si richiede, tuttavia, che il soggetto passivo di esso sia in ogni casi individuabile, anche solo all’interno di una cerchia ristretta di persone.

Avv. Cristina Antico

Per info: avv.cristinaantico@gmail.com

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