Divieto di accesso del locatore nell’appartamento del conduttore


Stipulato contratto di locazione il locatore può accedere nell’appartamento senza il consenso del conduttore?

Con il contratto di locazione il locatore cede temporaneamente al conduttore il diritto di usare l’immobile. Per tutta la durata del contratto l’appartamento è nella disponibilità esclusiva del conduttore. 

Ai sensi dell’art.1575 c.c., il locatore deve garantire il pacifico godimento dell’immobile per tutta la durata del contratto. Pertanto, il locatore, ancorché proprietario, non può interferire in tale godimento.

La suddetta norma prevede altresì ulteriori obblighi in capo al locatore quali la consegna dell’immobile in buono stato e di mantenerla idonea all’uso convenuto.

L’obbligo di mantenere l’immobile idoneo all’uso convenuto, non implica la libertà di accedere all’immobile in assenza del conduttore. Infatti, le verifiche sullo stato dell’appartamento possono avvenire solo con il consenso del conduttore.

L’art. 1577 del codice civile, rubricato “necessità di riparazioni” prevede che: “quando la cosa locata abbisogna di riparazione che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore” (primo comma).

In tal caso, ovvero in caso di riparazioni urgenti che non possono subire ritardo, il conduttore è tenuto a tollerarle nonostante il possibile disagio che le stesse possono arrecare. Tuttavia la richiamata tolleranza, non implica il diritto per il locatore di accedere all’immobile senza preavviso, ma semplicemente che il conduttore è tenuto a non opporsi ai lavori di riparazione.

L’urgenza deve essere reale e documentata (si pensi ad una perdita d’acqua che possa arrecare danno all’immobile sottostante o una situazione che richiede un intervento immediato), in tutti questi casi il proprietario può intervenire ma deve sempre avvisare previamente il conduttore.

Il proprietario che accede all’immobile dell’inquilino senza preavviso alcuno e senza una situazione di urgenza reale e documentata rischia conseguenze su più fronti.

Sul piano penale, l’accesso non autorizzato all’altrui domicilio configura il reato di violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 c.p. ; mentre sul piano civile l’inquilino può chiedere il risarcimento del danno per la violazione del suo diritto di godimento nonché il suo diritto alla privacy.

Per info: avv.cristinaantico@gmail.com

Avv. Cristina Antico

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