Quanto è rilevante il c.d. lavoro “in nero” ai fini del diritto all’assegno divorzile?
La suprema Corte con una recente pronuncia (Cass. n. 24798/2026) ha affermato che: “in tema di assegno divorzile, il giudice di merito può escludere il diritto del coniuge richiedente per carenza del presupposto della inadeguatezza dei mezzi, valorizzando la circostanza che il richiedente abbia svolto e continui a svolgere attività lavorativa non dichiarata al Fisco (c.d. lavoro “in nero”), sulla base di un accertamento di fatto che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità”.
La vicende trae origine da una coppia sposatasi nel 1989 e separatasi nel 2016.
Contestualmente al giudizio di separazione, il marito segnalava all’Agenzia delle Entrate l’attività “in nero” svolta dalla moglie quale rappresentante di commercio.
Qualche anno dopo, la moglie presentava introduceva il procedimento di divorzio chiedendo il riconoscimento dell’assegno divorzile nonché la quota del trattamento di fine rapporto maturato dal marito.
Le richieste della moglie venivano rigettate dal Tribunale, il quale aveva evidenziato che la stessa aveva percepito per anni significativi redditi non dichiarati al fisco, rendendo totalmente inattendibili le dichiarazioni circa la percezione di soli 700,00 € mensili; quest’ultimi assolutamente incompatibili con il tenore di vita tenuto dalla moglie.
Inoltre, il Tribunale accertava la mancanza di prova circa ipotetici sacrifici professionali compiuti in funzione delle esigenze familiari, nonché l’assenza di un contributo effettivo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge ritenendo dunque insussistenti sia la componente assistenziale che quella perequativo-compensativa dell’assegno richiesto.
Insoddisfatta dalla pronuncia del Giudice di Primo Grado, la ricorrente appellava la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello che confermava integralmente la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello rigettava anche la domanda per la quota del 40% del TFR, la quale presuppone l’attribuzione dell’assegno divorzile.
Giunti innanzi alla Corte di Cassazione, quest’ultima rigettava il ricorso affermando che la signora aveva svolto per anni attività “in nero” e producendo rilevanti redditi accertati dalla Guardia di Finanza, rendendo indi inattendibili i redditi dichiarati.
Avv. Cristina Antico






Lascia un commento