Quante volte è capitato e capitano disservizi nella raccolta dei rifiuti creando malcontenti all’utenza? Stessa utenza che ritiene di dover essere esonerata dal pagamento della relativa tassa. Ma è ciò che realmente accade?
La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza n. 19116/2026.
Secondo i giudici di merito, la tassa sui rifiuti trova fondamento nella legge e la sua decenza non è condizionata al fatto che l’interessato provveda allo smaltimento per proprio conto. L’istituzione del servizio da parte del Comune è sufficiente a radicare il presupposto impositivo.
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 19116/2026, ha affermato che “la mancata effettuazione del servizio o la sua effettuazione inadeguata non escludono la demenza del tributo, ma danno diritto a delle riduzioni tariffarie, sicché grava sul contribuente il relativo onere probatorio”.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti è duplice: da un lato, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani; dall’altro, l’istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, il cui onore probatorio grava sull’ente impositore.
L’art. 1, comma 656 e 657, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), disciplina il sistema delle riduzioni tariffarie senza prevedere, però, una totale esenzione dal tributo nemmeno nell’ipotesi più grave di mancato svolgimento del servizio.
Ai sensi del richiamato comma 656, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento o grave violazione; ai sensi del comma 657, invece, nelle zone non servite, la TARI è dovuta nella misura non superiore al 40%.
Il contribuente che intende beneficiare di tali riduzioni deve provare in modo specifico i presupposti non essendo sufficiente allegare in maniera generica il disservizio comunale.
La TARI è un tributo che ha natura tributaria e struttura pubblicistica, finalizzato a coprire le spese relative a un servizio indivisibile reso a favore della collettività, pertanto, i soggetti tenuti al pagamento non possono esonerarsi da tale obbligo adducendo di non volersi avvalere del servizio.
Ne deriva che il contribuente deve provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di riduzioni o esenzioni, mentre spetta all’amministrazione provare l’istituzione e la messa a disposizione del servizio.
In altre parole, il tributo sui rifiuti è comunque dovuto anche in presenza di carenze nel servizio, potendo tutt’al più avvalersi delle riduzioni tariffarie ai sensi dell’art. 1, comma 656 e 657 della Legge n. 147/2013.
Avv. Cristina Antico






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