DIVORZIO BREVE.Il si del senato.


La scorsa legislatura aveva sonoramente bocciato la proposta di legge sul divorzio breve, che senza farsi attendere è però approdata di nuovo in aula. La commissione Giustizia ha infatti dato l’ok, lo scorso gennaio, all’adozione come testo base di un articolato presentato dal senatore del Pd Massimo Brutti.

Il completamento dell’esame della proposta di legge sul divorzio breve in commissione Giustizia è stato «un piccolo successo della commissione». Lo ha evidenziato la presidente Giulia Bongiorno. «Lo ritengo – aveva aggiunto – un provvedimento di civiltà giuridica e mi è piaciuto vedere i gruppi che, anche se con diverse posizioni, concordavano sulla necessità di ridurre i tempi. L’auspicio è che ora si vada in Aula».

Ed è con queste premesse che il provvedimento è arrivato in Aula il 22 febbraio. 

Le intenzioni di Brutti erano chiare e sono state rispettate: “Intendiamo procedere speditamente – aveva spiegato lo stesso – anche perché le statistiche ci convincono che si tratta di un problema serio. E’ probabile che venga proposto un emendamento per portare da un anno a sei mesi il tempo previsto in caso non ci siano figli. E’ una proposta che era stata avanzata in sede di dibattito, ma è chiaro che io ho dovuto fare una sintesi di tutto ciò che era emerso”.

Il testo base sul divorzio breve ha unificato otto disegni di legge presentati in commissione Giustizia ed è stato approvato con un voto bipartisan unanime che ha visto PD e Pdl, concordi sulla decisione di ridurre da tre a uno, in caso di assenza di figli minori, e a due, in loro presenza, gli anni necessari per ottenere la sentenza di divorzio da giudice.

Questi i principi salienti dei 10 articoli che compongono il disegno legge:

– Il principio che basta “un anno” di separazione per arrivare allo scioglimento del matrimonio a differenza dei tre anni previsti dall’ attuale legge;

 – Il secondo articolo afferma che “il giudice può stabilire in favore di uno dei due coniugi il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”;

 – Il terzo articolo stabilisce che “gli effetti dello scioglimento della comunione si producono automaticamente al momento in cui viene depositata la domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
– Il quarto articolo modificando l’ art. 177 del c.c. stabilisce che costituiscono oggetto della comunione dei beni, anche “i proventi dell’attività separata di ciascuno dei due coniugi e l’indennità di fine rapporto di lavoro, percepita prima dello scioglimento della comunione dei beni e relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale”;

– Il quinto articolo stabilisce  che in caso di separazione dei beni, il coniuge a cui sia stato riconosciuto dalla sentenza, un assegno di mantenimento, ha diritto anche al godimento di “una percentuale del TFR pari al 40 % dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro dell’ altro coniuge è coinciso con la convivenza matrimoniale”. Questo decade se il coniuge economicamente più debole si risposa;

– L’articolo sette regolamenta l’assegnazione della casa. Il giudice è tenuto a considerare “l’interesse dei figli, minori o maggiorenni, non economicamente indipendenti, della coppia”. Il provvedimento cessa quando i figli diventano maggiorenni e indipendenti economicamente. Nel caso di assenza di figli, allora il giudice “può attribuire la casa al coniuge economicamente più debole”, anche se sono comproprietari del bene; 

– L’articolo nove è una norma transitoria e stabilisce che l’articolo 1, se i due coniugi sono consenzienti si applica anche “alle separazioni contenziose già concluse, anche con sentenza non definitiva” e alle “separazioni consensuali i cui procedimenti siano in corso al momento dell’entrata in vigore della legge”.  

Non sono da sottovalutare le incidenze che tali scelte di riduzione dei tempi possono avere sulla società e sul concetto di famiglia, che va ormai delineandosi e consolidandosi.

Sicuramente snervanti sono i tempi oggi previsti, ma sono anche la scelta consapevole di creare una sorta di cuscinetto che induca a far riflettere, bene e coscientemente, sulle conseguenze che la rottura di una coppia, di una famiglia, possa avere sia a livello affettivo che, siamo sinceri, anche livello economico.

Angela Scalisi

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