Il termine “stalking” deriva dal verbo inglese “to talk” che significa “inseguir”. Al pari di altre parole straniere, è entrato a far parte non solo del linguaggio comune ma soprattutto di quello giudiziario.
Il reato di stalking trova la sua collocazione all’interno della categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libertà individuale ed è previsto dall’art. 612 c.p. rubricato “atti persecutori”.
Così come per altri reati, si pensi al cyberbullismo il quale rappresenta un’evoluzione del reato di bullismo a seguito dell’eccessivo sviluppo nonché mal utilizzo dei social network, anche nel caso dello stalking la tecnologia ha ulteriormente facilitato la commissione di questo reato, il quale, infatti, può essere posto anche attraverso strumenti quali il telefono o i social network.
Ma qual è il significato di stalker? Lo “stalker”, letteralmente “molestatore” è il soggetto che pone in essere atti di molestia o minaccia, ripetuti nel tempo, nei confronti di una persona.
Lo stalker può essere una qualsiasi persona, di qualsiasi sesso ed età: il partner, l’ex fidanzato/a, l’amante, un collega, un amico/a.
Lo stalking è diventato ufficialmente reato a partire dal 2009.
Dato il crescente numero di reati commessi nei confronti delle donne infatti, il D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, inserendo nel codice penale l’art. 612 bis proprio al fine di fornire una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne.
Il medesimo decreto per gli stessi motivi ha poi previsto una serie di ulteriori misure a tutela della vittima del reato.
È stata infatti introdotta la possibilità per la persona offesa dal reato, fino al momento in cui sarà proposta la querela, di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dello stalker.
Una delle modifiche più incisive è stata quella di prevedere una nuova misura cautelare: il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
È stato previsto l’obbligo per le forze dell’ordine e per altri soggetti che ricoprono un ruolo pubblico che vengono a conoscenza dalla vittima di episodi riconducibili al reato di stalking, di fornire alla stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.
È stato infine istituito un numero verde nazionale (1522) a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica nonché con il dovere di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell’ordine, nei casi d’urgenza e su richiesta della persona offesa.
Ma quali sono gli atti o comportamenti persecutori?In particolare commette il reato di atti persecutori chi con condotte ripetute nel tempo, minaccia o molesta qualcuno. Queste condotte devono provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto oppure devono costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
L’articolo prevede alcune circostanze aggravanti per le quali la pena è aumentata.
Ciò avviene ad esempio quando il fatto viene commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
L’aumento di pena può essere applicato anche quando il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.
Cosa fare se si è vittima di stalking? Essendo il reato di stalking un reato perseguibile a querela di parte, è assolutamente necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto colpevole. Proporre la querela è una “condicio sine qua non” affinché possa instaurarsi un procedimento penale a carico del presunto colpevole.
Avv. Cristina Antico
Per Info: avv.cristinaantico@gmail.com






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